Art. 42
Contributi per le attività di vigilanza
In vigore dal 27 nov 2024
Contributi per le attività di vigilanza
1. L’ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi proporzionati in conformità degli atti delegati adottato a norma del paragrafo 2. Detti contributi coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’.
2. L’ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.
Entro il 2 gennaio 2026 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo, la destinazione, l’ammontare con la relativa giustificazione e le modalità di versamento dei contributi nonché, se del caso, le modalità con cui l’ESMA è tenuta a rimborsare alle autorità competenti i costi eventualmente sostenuti per svolgere compiti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti di cui all’. Tali atti delegati stabiliscono contributi proporzionati e adeguati alle dimensioni dei fornitori di rating ESG e nella misura della loro vigilanza, in particolare quando sono classificati come piccoli fornitori di rating ESG.
Storico versioni
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