Art. 40
Audizione delle persone interessate dall’indagine
In vigore dal 27 nov 2024
Audizione delle persone interessate dall’indagine
1. Prima di prendere una decisione di imporre una misura di vigilanza, una sanzione pecuniaria o una penalità di mora in forza degli , l’ESMA dà alle persone interessate dalle indagini la possibilità di essere sentite in merito alle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dalle indagini hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’ al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite il prima possibile dopo averla adottata.
2. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dalle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.
Storico versioni
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