Art. 45

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

In vigore dal 27 nov 2024
Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti 1.   L’autorità competente di uno Stato membro che constati che sul proprio territorio o su quello di un altro Stato membro sono in essere o sono stati compiuti atti in violazione del presente regolamento da parte di un fornitore di rating ESG ne informa l’ESMA. Nel caso in cui l’autorità competente lo ritenga opportuno a fini di indagine, tale autorità competente può suggerire all’ESMA di valutare la necessità di ricorrere ai poteri di cui all’ in relazione al fornitore di rating ESG coinvolto in tali atti. 2.   L’ESMA prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito di tali provvedimenti e, nella misura del possibile, di eventuali sviluppi importanti. 3.   L’autorità competente notificante di uno Stato membro che ritiene che un fornitore di rating ESG iscritto nel registro di cui all’, i cui rating ESG sono utilizzati nel territorio di tale Stato membro abbia violato il presente regolamento in modo tale da incidere in modo significativo sulla protezione degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario in tale Stato membro può chiedere all’ESMA di sospendere la fornitura di rating ESG da parte di detto fornitore. L’autorità competente notificante adduce all’ESMA motivazioni esaustive a sostegno della richiesta avanzata. 4.   Se ritiene che la richiesta di cui al paragrafo 3 non sia giustificata, l’ESMA ne informa per iscritto l’autorità competente notificante, illustrando i motivi del suo parere. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema e ne informa per iscritto l’autorità competente notificante.
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