Art. 4
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
All’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità agisce nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento ed entro l’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, della direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e della direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11),del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13) e nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese che prestano servizi di investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano quote o azioni, agli emittenti o agli offerenti di cripto-attività, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o ai prestatori di servizi per le cripto-attività e alle autorità competenti che esercitano la loro vigilanza su tali imprese e organismi, nel quadro delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’autorità.
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