Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
L’articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
il paragrafo 4 è così modificato:
a)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
operazioni infragruppo concluse con controparti non finanziarie ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 appartenenti allo stesso gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i)
l’ente e le controparti non finanziarie siano inclusi integralmente nello stesso consolidamento e soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
ii)
siano soggetti ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; e
iii)
le controparti non finanziarie sono stabilite nell’Unione o, se sono stabilite in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione in conformità del paragrafo 4 quater;»
;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le operazioni infragruppo stipulate con controparti finanziarie come definite all’, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012, con enti finanziari o società strumentali stabiliti nell’Unione o stabiliti in un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tali controparti finanziarie, enti finanziari e società strumentali, che siano almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;»
;
2)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 quater. Ai fini del paragrafo 4, lettere a bis) e b), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all’articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2987:oj#art-2