Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è soppresso 2) L’ è sostituito dal seguente: « Operazioni infragruppo 1.   In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e b) l’altra controparte è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5. 2.   In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei casi seguenti: a) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5; ii) l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; b) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo; c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa entrambe le condizioni seguenti: i) entrambe le controparti del contratto derivato sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e ii) la controparte non finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è identificato a norma del paragrafo 4 o degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 5. 3.   Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe le controparti si trovano in una delle condizioni seguenti: a) sono incluse in un consolidamento a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (*2) o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’ di tale regolamento; o b) sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 127 di detta direttiva. 4.   Ai fini del presente articolo le operazioni con controparti stabilite in paesi terzi non beneficiano di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo: a) se il paese terzo è un paese ad alto rischio, come indicato all’articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); b) se il paese terzo è inserito nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nella sua versione più aggiornata. 5.   Se del caso, dati i problemi identificati nelle disposizioni legislative, di vigilanza e di contrasto delle violazioni di un paese terzo e qualora tali problemi risultino in un aumento dei rischi, compresi il rischio di credito di controparte e il rischio giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento individuando i paesi terzi ai cui soggetti non è concesso di beneficiare di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo pur se tali paesi terzi non sono paesi terzi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. (*1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)." (*2)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66)." (*3)  Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;" 3) all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’obbligo di compensazione di tutti i contratti derivati OTC non si applica ai contratti conclusi nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), punto iv), tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall’altro, uno schema pensionistico stabilito in un paese terzo e operante su base nazionale, purché sia autorizzato, sottoposto a vigilanza e riconosciuto a norma del diritto nazionale, abbia come finalità principale erogare prestazioni pensionistiche e sia esentato dall’obbligo di compensazione ai sensi del diritto nazionale.» ; 4) l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Controparti finanziarie soggette all’obbligo di compensazione 1.   Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare le seguenti posizioni: a) le sue posizioni non compensate a norma del paragrafo 3, primo comma; b) le sue posizioni medie a fine mese aggregate in contratti derivati OTC compensati e non compensati nei 12 mesi precedenti (“posizioni aggregate”) conformemente al paragrafo 3, secondo comma. Se una controparte finanziaria: a) non calcola le sue posizioni non compensate o se il risultato del calcolo di tali posizioni non compensate a norma del primo comma, lettera a), del presente paragrafo supera una qualsiasi delle soglie di compensazione specificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b); o b) non calcola le sue posizioni aggregate o se il risultato del calcolo di tali posizioni aggregate supera una delle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4 del presente articolo; tale controparte finanziaria: i) ne informa immediatamente l’ESMA e l’autorità competente interessata; ii) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, punto i); e iii) diviene soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’ per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione stipulati o novati più di quattro mesi dopo la notifica di cui al presente comma, lettera i). La controparte finanziaria può delegare a qualsiasi altro soggetto del gruppo cui appartiene la controparte finanziaria il compito di informare l’ESMA a norma del secondo comma, punto i). La controparte finanziaria rimane giuridicamente responsabile di garantire che l’ESMA sia stata informata. 2.   Una controparte finanziaria che è soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’ o che diviene soggetta all’obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo rimane soggetta a tale obbligo di compensazione e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione aggregata o la sua posizione non compensata non supera le soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4 del presente articolo o a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b). La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all’autorità competente interessata che il calcolo della posizione aggregata o della posizione non compensata, a seconda dei casi, non conduce a una sistematica sottovalutazione di tali posizioni aggregata o non compensata. 3.   Nel calcolare le posizioni non compensate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC da essa stipulati o stipulati da altri soggetti del gruppo cui appartiene, e che non sono compensati attraverso una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 o riconosciuta a norma dell’articolo 25. Ai fini del calcolo delle posizioni aggregate, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC da essa stipulati o stipulati da altri soggetti del gruppo cui appartiene. Fermi restando il primo e il secondo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni non compensate e le posizioni aggregate sono calcolate a livello del fondo. Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all’autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce: a) a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; o b) all’elusione dell’obbligo di compensazione. Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo. 4.   L’ESMA, previa consultazione del CERS e di altre autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il valore delle soglie di compensazione applicabili alle posizioni aggregate ove necessario per garantire la copertura prudente delle controparti finanziarie soggette all’obbligo di compensazione. Se, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 bis, l’ESMA riesamina le soglie di compensazione specificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b), essa riesamina anche la soglia di compensazione specificata a norma del primo comma del presente paragrafo. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 5.   Ai fini del presente articolo e dell’articolo 10, per “posizione non compensata” si intende la posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti in contratti derivati OTC che non sono compensati da una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 o riconosciuta a norma dell’articolo 25.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 ter Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione 1.   Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11, l’obbligo di compensazione di cui all’, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziazione (“PTRR”) (“operazione PTRR”) effettuato ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   Un’operazione PTRR è esentata dall’obbligo di compensazione di cui all’, paragrafo 1, solo se: a) il soggetto che effettua l’esercizio PTRR (“fornitore di servizi PTRR”) soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; e b) ciascun partecipante all’esercizio PTRR soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Un esercizio PTRR ammissibile: a) è condotto da un soggetto autorizzato in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE che è indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC compresi nell’esercizio PTRR; b) consegue una riduzione del rischio in ciascuno dei portafogli sottoposti all’esercizio PTRR; c) è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti all’esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell’ambito di detto esercizio; d) è aperto unicamente alla partecipazione dei soggetti che hanno sottoposto nella fase iniziale un portafoglio all’esercizio PTRR. e) è neutrale in termini di rischio di mercato; f) non contribuisce alla formazione dei prezzi; g) assume la forma di un esercizio di compressione, ribilanciamento o ottimizzazione o di una loro combinazione; h) è eseguito su base bilaterale o multilaterale; 4.   Un prestatore di servizi PTRR: a) rispetta le norme prestabilite dell’esercizio PTRR, inclusi metodi e algoritmi in cicli preprogrammati, e agisce in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio; b) assicura che i soggetti che partecipano a un esercizio PTRR non influiscano sui risultati dell’esercizio; c) effettua esercizi periodici di compressione in cui gli esercizi PTRR diano luogo a nuove operazioni PTRR; d) tiene registri completi e accurati di tutte le operazioni eseguite nell’ambito di un esercizio PTRR, comprese: i) informazioni sulle operazioni concluse nell’ambito dell’esercizio PTRR; ii) le operazioni risultanti dall’esercizio PTRR come operazioni modificate o come nuove operazioni, e iii) la variazione complessiva del rischio dei diversi portafogli compresi nell’esercizio PTRR, e) su richiesta, mette a disposizione dell’autorità competente interessata e dell’ESMA, senza indebito ritardo, le registrazioni di cui alla lettera d); e f) monitora le operazioni risultanti dall’esercizio PTRR al fine di garantire, per quanto possibile, che l’esercizio PTRR non dia luogo ad alcun abuso o elusione dell’obbligo di compensazione. 5.   L’autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR a norma dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, prima che un’operazione PTRR risultante da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR possa essere esentata dall’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1, provvede senza indebito ritardo a fare quanto segue: a) notifica all’ESMA il nome del prestatore di servizi PTRR; e b) condivide con l’ESMA la propria valutazione del modo in cui il fornitore di servizi PTRR soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. L’autorità competente di cui al primo comma conferma all’ESMA, almeno una volta all’anno, che il fornitore di servizi PTRR continua a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 o che il prestatore di servizi PTRR non fornisce più servizi PTRR, a seconda dei casi. L’ESMA trasmette le informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo alle autorità di ciascuno Stato membro con poteri di vigilanza in relazione all’obbligo di compensazione di cui all’, paragrafo 1. L’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo notifica senza indebito ritardo all’ESMA se un fornitore di servizi PTRR non soddisfa più i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4. In seguito a tale notifica, l’ESMA cancella il fornitore di servizi PTRR dall’elenco di cui al quinto comma del presente paragrafo. A decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi PTRR è stato cancellato da tale elenco, le operazioni PTRR risultanti da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR non sono più esentate dall’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1. L’ESMA pubblica annualmente un elenco dei fornitori di servizi PTRR notificati all’ESMA a norma del primo comma, lettera a). 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi e i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e le seguenti altre condizioni o caratteristiche degli esercizi PTRR: a) cosa si intende per neutralità del rischio di mercato in un esercizio PTRR; b) la riduzione del rischio richiesta nei portafogli presentati; c) l’eventuale inclusione di portafogli misti contenenti operazioni compensate e non compensate nello stesso esercizio PTRR e le condizioni alle quali tale inclusione sarebbe consentita; d) i requisiti riguardanti la gestione dell’esercizio PTRR, e) i requisiti per i diversi tipi di servizi PTRR; f) il processo di monitoraggio dell’applicazione dell’esenzione concessa; e g) i criteri da applicare per valutare se l’obbligo di compensazione viene eluso. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 6) all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «g) la quota, alla fine dell’anno civile, dei contratti derivati compensati in CCP autorizzate a norma dell’articolo 14 rispetto ai contratti derivati compensati in CCP di paesi terzi riconosciute a norma dell’articolo 25, presentata su base aggregata e per categoria di attività.» ; 7) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Conto attivo 1.   Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che sono soggette all’obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 il 24 dicembre 2024, o che diventano successivamente soggette all’obbligo di compensazione, e che superano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in una singola categoria elencata in tale paragrafo o complessivamente in tutte le categorie elencate in tale paragrafo, detengono, per tali categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14, se la CCP fornisce servizi di compensazione per i derivati in questione, e compensano almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo. Qualora una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria sia soggetta all’obbligo di detenere un conto attivo conformemente al primo comma, tale controparte finanziaria o controparte non finanziaria ne informa l’ESMA e la sua autorità competente interessata e istituisce tale conto attivo entro sei mesi dall’assoggettamento a tale obbligo. 2.   Nel definire i propri obblighi in relazione al paragrafo 1, una controparte appartenente a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell’Unione tiene conto di tutti i contratti derivati di cui al paragrafo 6 compensati da tale controparte o da altri soggetti del gruppo cui appartiene tale controparte ad eccezione delle operazioni infragruppo. 3.   Le controparti che diventano soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti: a) il conto è operativo in permanenza, anche per quanto riguarda la documentazione giuridica, la connettività informatica e i processi interni associati al conto; b) la controparte dispone di sistemi e risorse per essere operativamente in grado di utilizzare il conto, anche con breve preavviso, per grandi volumi di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo in qualsiasi momento e per ricevere, in un breve periodo di tempo, un ampio flusso di operazioni da posizioni detenute in un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater; c) tutte le nuove negoziazioni della rispettiva controparte nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 possono essere compensate nel conto in qualsiasi momento; d) la controparte compensa nel conto attivo negoziazioni che sono rappresentative dei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, durante il periodo di riferimento. 4.   L’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è valutato in base ai criteri seguenti: a) le diverse categorie di contratti derivati; b) la scadenza delle negoziazioni; c) le dimensioni delle negoziazioni. L’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alle controparti con un volume di compensazione nozionale compensato inferiore a 6 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6. La valutazione dell’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), si basa su sottocategorie. Per ciascuna categoria di contratti derivati, il numero di sottocategorie risulta dalla combinazione delle diverse dimensioni delle negoziazioni e delle diverse fasce di scadenza. I requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono soddisfatti dalla controparte entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tale controparte riferisce regolarmente conformemente all’articolo 7 ter. I requisiti sono regolarmente sottoposti a prove di stress almeno una volta all’anno. Ai fini dell’obbligo di rappresentatività da rispettare, di cui al paragrafo 3, lettera d), le controparti compensano, su base media annua, almeno cinque negoziazioni in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati e per periodo di riferimento definito conformemente al paragrafo 8, terzo comma. Se il numero di operazioni risultante supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte per i 12 mesi precedenti, l’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è considerato soddisfatto se la controparte compensa almeno una negoziazione in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati per periodo di riferimento. L’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alla prestazione di servizi di compensazione per i clienti. Il calcolo del volume nozionale di compensazione di una controparte di cui al paragrafo 8, quarto comma, non comprende le attività di compensazione dei suoi clienti. 5.   Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che compensano almeno l’85 % dei loro contratti derivati appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 sono esentate dagli obblighi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, dall’obbligo di cui al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo e dall’obbligo di segnalazione aggiuntiva di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. 6.   Le categorie di contratti derivati soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: a) derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi; b) derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro; 7.   Qualora l’ESMA effettui una valutazione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, e concluda che determinati servizi o attività forniti dalle CCP di classe 2 sono di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri o che i servizi o le attività precedentemente individuati dall’ESMA come aventi rilevanza sistemica significativa per l’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri non sono più tali, l’elenco dei contratti soggetti all’obbligo di conto attivo può essere modificato. Al fine di modificare l’elenco dei contratti soggetti a obblighi di conto attivo, l’ESMA, previa consultazione del CERS e d’intesa con le banche centrali di emissione, presenta alla Commissione un’analisi costi-benefici approfondita ed esaustiva, in linea con la valutazione tecnica quantitativa di cui all’articolo 25, paragrafo 2 quater, primo comma, lettera c), a seconda dei casi, compresi gli effetti su altre valute dell’Unione, e valutando i possibili effetti dell’estensione degli obblighi di conto attivo ai nuovi tipi di contratti, nonché un parere in merito a tale valutazione. L’accordo delle banche centrali di emissione riguarda solo i contratti denominati nella valuta che esse emettono. Se l’ESMA effettua la valutazione ed emette un parere in cui conclude che l’elenco dei contratti dovrebbe essere modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco dei contratti derivati ai sensi del primo comma del presente paragrafo. 8.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, l’EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, le condizioni delle relative prove di stress e i dettagli della segnalazione conformemente all’articolo 7 ter. Nell’elaborare tali norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto delle dimensioni dei portafogli delle diverse controparti ai sensi del terzo comma del presente paragrafo, in modo che le controparti con un maggior numero di negoziazioni nei loro portafogli siano soggette a condizioni operative e obblighi di segnalazione più rigorosi rispetto alle controparti con un minor numero di negoziazioni. Per quanto riguarda l’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), l’ESMA specifica le diverse categorie di contratti derivati, con un limite di tre categorie, le diverse fasce di scadenza, con un limite di quattro fasce di scadenza, e le diverse fasce di dimensione delle negoziazioni, con un limite di tre fasce di dimensione delle negoziazioni, per garantire la rappresentatività dei contratti derivati da compensare attraverso i conti attivi. L’ESMA stabilisce il numero, non superiore a cinque, delle sottocategorie più importanti per ogni classe di contratti derivati da rappresentare nel conto attivo. Le sottocategorie più importanti sono quelle che contengono il maggior numero di negoziazioni durante il periodo di riferimento. L’ESMA fissa inoltre la durata del periodo di riferimento, che non è inferiore a sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione inferiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 e non inferiore a un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione superiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 giugno 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   Le autorità competenti monitorano e calcolano per soggetto, gruppo e media aggregata il livello di attività nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e trasmettono tali informazioni al meccanismo di monitoraggio congiunto. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, qualora si accerti che una controparte finanziaria o non finanziaria ha violato gli obblighi di cui al presente articolo, la sua autorità competente, mediante decisione, irroga sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento oppure chiede alle autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, al fine di obbligare tale controparte a porre fine alla violazione. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento di cui al secondo comma è effettiva e proporzionata e non supera un massimo del 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente. Essa è irrogata per ogni giorno di ritardo ed è calcolata a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento di cui al secondo comma è irrogata per un periodo massimo di sei mesi dalla notifica della decisione dell’autorità competente. Al termine di tale periodo l’autorità competente rivede la misura, prorogandola se necessario. 10.   Entro il 25 giugno 2026 l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e il CERS e previa consultazione del meccanismo di monitoraggio congiunto, valuta l’efficacia del presente articolo nell’attenuare i rischi per la stabilità finanziaria per l’Unione rappresentati dalle esposizioni delle controparti dell’Unione verso CCP di classe 2 che offrono servizi di importanza sistemica sostanziale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2 quater. L’ESMA correda la valutazione di cui al primo comma di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione contenente una valutazione d’impatto pienamente motivata sulle misure complementari, comprese delle soglie quantitative. Fatto salvo il primo comma, l’ESMA presenta la sua valutazione e le sue raccomandazioni in qualsiasi momento successivo al ricevimento di una notifica formale da parte del meccanismo di monitoraggio congiunto, indicando la probabile concretizzazione dei rischi per la stabilità finanziaria per l’Unione a seguito di circostanze specifiche che innescano un evento con implicazioni sistemiche. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione dell’ESMA di cui al secondo comma, la Commissione elabora la propria relazione, che può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Articolo 7 ter Monitoraggio dell’obbligo del conto attivo 1.   Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all’obbligo di cui all’articolo 7 bis calcola le proprie attività ed esposizioni al rischio nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 di tale articolo e comunica ogni sei mesi alla propria autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo. L’autorità competente trasmette all’ESMA senza indebito ritardo tali informazioni. Le controparti di cui al primo comma del presente paragrafo utilizzano, se del caso, le informazioni segnalate a norma dell’articolo 9. La segnalazione comprende anche una dimostrazione all’autorità competente dell’esistenza della documentazione giuridica, della connettività informatica e dei processi interni associati ai conti attivi. 2.   Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo che, per i contratti derivati di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 6, detengono, oltre ai conti attivi, anche conti presso una CCP di classe 2, comunicano ogni sei mesi alla propria autorità competente informazioni sulle risorse e sui sistemi di cui dispongono per garantire il rispetto della condizione di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b). L’autorità competente trasmette tali informazioni all’ESMA senza indebito ritardo. 3.   Le autorità competenti di cui al primo comma del presente articolo assicurano che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis adottino le misure appropriate per adempiere a tale obbligo, anche avvalendosi dei poteri di vigilanza previsti dalla loro legislazione settoriale, se del caso, o imponendo le sanzioni di cui all’articolo 12, se necessario. Le autorità competenti possono richiedere una maggiore frequenza delle segnalazioni, in particolare se, sulla base delle informazioni comunicate, non sono state prese misure sufficienti per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda i conti attivi. Articolo 7 quater Informazioni sulla prestazione di servizi di compensazione 1.   I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 che presso una CCP riconosciuta a norma dell’articolo 25 informano i loro clienti, se l’offerta è disponibile, della possibilità di compensare i loro contratti attraverso una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3 bis, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione ai clienti comunicano, in modo chiaro e comprensibile, per ciascuna CCP presso la quale prestano servizi di compensazione, le commissioni da addebitare a tali clienti per la prestazione di servizi di compensazione e tutte le altre commissioni applicate, comprese quelle addebitate ai clienti che trasferiscono i costi, e altri costi connessi alla prestazione di servizi di compensazione. 3.   I partecipanti diretti e i clienti che forniscono servizi di compensazione forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1: a) quando stabiliscono un rapporto di compensazione con un cliente; e b) almeno su base trimestrale. 4.   L’ESMA, in consultazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il tipo di informazioni di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 7 quinquies Informazioni sull’attività di compensazione nelle CCP riconosciute a norma dell’articolo 25 1.   I partecipanti diretti e i clienti che compensano contratti tramite una CCP riconosciuta a norma dell’articolo 25 segnalano tale attività di compensazione come segue: a) se sono stabiliti nell’Unione ma non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell’Unione, segnalano alle loro autorità competenti; b) se fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell’Unione, l’impresa madre di tale gruppo nell’Unione segnala detta attività di compensazione su base consolidata alla propria autorità competente. Le relazioni di cui al primo comma contengono annualmente informazioni sull’ambito dell’attività di compensazione presso la CCP riconosciuta specificando: a) il tipo di strumenti finanziari o non finanziari compensati; b) i valori medi compensati nell’arco di un anno per valuta dell’Unione e per classe di attività; c) l’importo dei margini raccolti; d) i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento; e e) l’obbligo di pagamento più elevato. Le autorità competenti trasmettono tempestivamente le informazioni di cui al secondo comma all’ESMA e al meccanismo di monitoraggio congiunto. 2.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, l’EIOPA e il CERS e previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti e delle informazioni già a disposizione dell’ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente, compreso l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato delle informazioni da presentare all’autorità competente di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 7 sexies Informazioni sulle CCP dell’Unione 1.   Le CCP autorizzate a norma dell’articolo 14 comunicano su base mensile all’ESMA, tramite la banca dati centrale istituita dall’ESMA a norma dell’articolo 17 quater (“banca dati centrale”), almeno le seguenti informazioni: a) i valori e i volumi compensati per valuta e per classe di attività, compreso il valore delle posizioni detenute dai partecipanti diretti; b) gli investimenti delle CCP; c) il capitale delle CCP, comprese le risorse proprie dedicate utilizzate nelle linee di difesa in caso di inadempimento di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23; d) i requisiti in materia di margini dei partecipanti diretti, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse contrattualmente impegnate nella gestione dell’inadempimento o nei piani di risanamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23; e) l’adeguatezza dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle risorse utilizzate nelle linee di difesa in relazione agli articoli 41, 42 e 45; f) le risorse liquide disponibili delle CCP e i risultati delle prove di stress di liquidità; g) i dettagli dei partecipanti diretti, dei clienti che detengono conti individuali separati, delle parti terze che forniscono le attività principali relative alla gestione dei rischi della CCP, dei fornitori rilevanti di liquidità legati alla CCP nonché delle CCP interoperabili e collegate; h) qualsiasi modifica attuata direttamente dalla CCP conformemente all’articolo 15 bis. I membri del collegio della CCP di cui all’articolo 18 hanno accesso alle informazioni fornite conformemente al presente articolo tramite la banca dati centrale. 2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE e il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli e il contenuto delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare gli standard e i formati di dati per le informazioni da segnalare conformemente al paragrafo 1. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 8) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, i commi seguenti sono inseriti dopo il primo comma: «Le controparti finanziarie, le controparti non finanziarie e le CCP soggette all’obbligo di segnalazione predispongono procedure e disposizioni adeguate per garantire la qualità dei dati che segnalano conformemente al presente articolo. Se una controparte non finanziaria che fa parte di un gruppo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e beneficia dell’esenzione di cui al quinto comma del presente paragrafo, l’impresa madre di tale controparte non finanziaria nell’Unione comunica su base settimanale alla sua autorità competente le posizioni nette aggregate per categoria di derivati di tale controparte non finanziaria. Per una controparte stabilita nell’Unione, l’autorità competente dell’impresa madre condivide le informazioni con l’ESMA e con l’autorità competente di tale controparte.» ; b) al paragrafo 1 bis, il quarto comma è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell’Unione; e» ; ii) la lettera b) è soppressa; c) il paragrafo 1 sexies è sostituito dal seguente: «1 sexies.   Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni, anche qualora l’obbligo di segnalazione sia stato delegato conformemente al paragrafo 1 septies.» ; d) è inserito il seguente paragrafo: «4 bis.   Entro il 25 dicembre 2025 l’ESMA, in cooperazione con l’ABE e l’EIOPA, elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.» ; 9) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ogni 12 mesi la controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC può calcolare le sue posizioni non compensate conformemente al paragrafo 3.» ; ii) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni non compensate o se il risultato del calcolo di tali posizioni non compensate rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), la controparte non finanziaria:» ; b) i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Una controparte non finanziaria che è soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’ o che diviene soggetta all’obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione non compensata non supera la soglia di compensazione specificata a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente articolo. La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il calcolo della posizione non compensata non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione. 3.   In sede di calcolo delle posizioni non compensate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati attraverso una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 o riconosciuta a norma dell’articolo 25, stipulati da essa stessa, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo cui tale controparte non finanziaria appartiene. 4.   Previa consultazione del CERS e di altre autorità pertinenti, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; b) i valori delle soglie di compensazione per posizioni non compensate, determinate tenendo conto della metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 4 bis, paragrafo 3, dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC; e c) i meccanismi che fanno scattare un riesame dei valori delle soglie di compensazione, a seguito di fluttuazioni significative dei prezzi nella categoria sottostante di derivati OTC o di un aumento significativo dei rischi per la stabilità finanziaria. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4 bis.   L’ESMA riesamina, in consultazione con il CERS, le soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 4 bis, paragrafo 4, tenendo conto, in particolare, dell’interconnessione delle controparti finanziarie e della necessità di garantire una copertura prudente delle controparti finanziarie soggette all’obbligo di compensazione. Tale riesame è effettuato almeno ogni due anni, o prima se necessario o se richiesto nel contesto dei meccanismi istituiti a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c). A seguito di tale riesame, l’ESMA può, nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 4, proporre modifiche delle soglie di cui al primo comma, lettera b), di tale paragrafo. In sede di riesame delle soglie di compensazione, l’ESMA valuta se le categorie di derivati OTC per le quali è stata fissata una soglia di compensazione siano ancora le categorie pertinenti di derivati OTC o se debbano essere introdotte categorie nuove. Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell’ESMA in materia. 4 ter.   Le autorità competenti interessate della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni e valutare il livello di esposizione in termini di contratti derivati OTC a livello di gruppo. 5.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile di garantire l’osservanza degli obblighi delle controparti non finanziarie di cui al presente regolamento. Tale autorità, in cooperazione con le autorità responsabili di altre entità del gruppo, presenta una relazione all’ESMA almeno ogni due anni, e più frequentemente qualora sia individuata una situazione di emergenza ai sensi dell’articolo 24, in merito all’esito della valutazione del livello di esposizione in termini di derivati OTC delle controparti non finanziarie di cui è responsabile. L’autorità responsabile dell’impresa madre nell’Unione del gruppo cui appartiene la controparte non finanziaria comunica all’ESMA, almeno ogni due anni, l’esito della valutazione del livello di esposizione in termini di derivati OTC del gruppo. Almeno ogni due anni dal 24 dicembre 2024, l’ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività in derivati OTC delle controparti non finanziarie dell’Unione, individuando i settori nei quali si registra una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento nonché i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell’Unione.» ; 10) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Una controparte non finanziaria che diventa soggetta agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.» ; b) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti: «Una controparte non finanziaria che diventa soggetta agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica. Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10, paragrafo 1, chiedono l’autorizzazione alle rispettive autorità competenti prima di utilizzare o di adottare una modifica di un modello per il calcolo del margine iniziale per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio di cui al primo comma del presente paragrafo. All’atto della domanda di autorizzazione, tali controparti forniscono alle rispettive autorità competenti, tramite la banca dati centrale, tutte le informazioni pertinenti relative a tali procedure di gestione dei rischi. Tali autorità competenti concedono o rifiutano l’autorizzazione entro sei mesi dal ricevimento della domanda di nuovo modello o entro tre mesi dal ricevimento della domanda di modifica di un modello già autorizzato. Se il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo è basato su un modello pro forma, la controparte chiede all’ABE la convalida di tale modello e fornisce a quest’ultima tutte le informazioni pertinenti di cui a tale comma tramite la banca dati centrale. Inoltre, la controparte fornisce all’ABE le informazioni sull’importo nozionale in essere di cui al paragrafo 12 bis del presente articolo tramite la banca dati centrale. Se il modello di cui al terzo comma del presente paragrafo è basato su un modello pro forma, le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione solo se il modello pro forma è stato convalidato dall’ABE. L’ABE, in cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni al fine di assicurare un processo uniforme di applicazione e autorizzazione delle procedure di gestione dei rischi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; c) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   In deroga al paragrafo 3, le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici azionari non compensate da una CCP non sono soggette a procedure di gestione dei rischi che richiedano uno scambio tempestivo, accurato e adeguatamente segregato di garanzie reali. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE e l’EIOPA, monitora: a) gli sviluppi normativi nelle giurisdizioni di paesi terzi in relazione al trattamento delle opzioni su singole azioni e delle opzioni su indici azionari; b) l’impatto della deroga di cui al primo comma sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e c) lo sviluppo di esposizioni in opzioni su singole azioni e in opzioni su indici azionari non compensate da una CCP. Almeno ogni tre anni a decorrere dal 24 dicembre 2024, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE e l’EIOPA, riferisce alla Commissione i risultati del suo monitoraggio di cui al secondo comma. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al terzo comma, la Commissione valuta se: a) gli sviluppi internazionali hanno portato a una maggiore convergenza nel trattamento delle opzioni su singole azioni e delle opzioni su indici azionari; e b) la deroga di cui al primo comma mette a rischio la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 per modificare il presente regolamento revocando la deroga di cui al primo comma dopo un periodo di adattamento. Il periodo di adattamento non supera i due anni.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «12 bis.   L’ABE istituisce una funzione centrale di convalida degli elementi e degli aspetti generali dei modelli pro forma e delle relative modifiche, utilizzati o da utilizzare da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10 al fine di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L’ABE raccoglie riscontri dall’ESMA, dall’EIOPA e dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti che utilizzano i modelli pro forma soggetti a convalida, anche in merito alle prestazioni di tali modelli pro forma, e coordina le loro opinioni al fine di sviluppare un consenso sugli elementi e sugli aspetti generali dei modelli pro forma. L’ABE funge da principale punto di contatto per le discussioni con i partecipanti al mercato e gli sviluppatori di tali modelli pro forma. Nel suo ruolo di validatore centrale, l’ABE convalida gli elementi e gli aspetti generali di tali modelli pro forma, compresi la calibrazione, la concezione e la copertura degli strumenti, delle classi di attività e dei fattori di rischio. L’ABE concede o rifiuta tale convalida entro sei mesi dal ricevimento della domanda di convalida di cui al paragrafo 3, quarto comma, per un nuovo modello proforma ed entro tre mesi dal ricevimento della domanda di modifica di un modello già convalidato. Per facilitare il lavoro di convalida dell’ABE, gli sviluppatori di modelli pro forma presentano all’ABE, su richiesta di quest’ultima, tutta la documentazione e le informazioni necessarie. L’ABE assiste le autorità competenti nelle loro procedure di autorizzazione per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attuazione dei modelli di cui al paragrafo 3. A tal fine, l’ABE elabora una relazione annuale sugli aspetti pertinenti del suo lavoro di convalida, compresa la verifica della calibrazione dei modelli di cui al secondo comma del presente paragrafo e l’analisi dei problemi segnalati. Se lo ritiene necessario, l’ABE, in cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, formula raccomandazioni conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 rivolte a tali autorità competenti. Al fine di assistere l’ABE nell’elaborazione delle relazioni e delle raccomandazioni, le autorità competenti forniscono all’ABE, su sua richiesta, le informazioni raccolte durante la procedura di autorizzazione iniziale e continua dei modelli a livello di soggetto nel quadro del paragrafo 3, o delle relative modifiche. Le autorità competenti sono le uniche responsabili dell’autorizzazione dell’uso dei modelli nel quadro del paragrafo 3 o delle relative modifiche, a livello di soggetto sottoposto a vigilanza. L’ABE applica una commissione annuale, per modello pro forma, alle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10, paragrafo 1, che utilizzano i modelli pro forma convalidati dall’ABE a norma del secondo comma del presente paragrafo. Le autorità competenti segnalano all’ABE le controparti finanziarie e non finanziarie che attuano modelli soggetti alla procedura di convalida nel quadro del primo comma. La commissione è proporzionata all’importo nozionale medio mensile in essere dei derivati OTC non compensati a livello centrale negli ultimi 12 mesi delle controparti interessate che utilizzano i modelli pro forma convalidati dall’ABE ed è destinata a coprire tutti i costi sostenuti dall’ABE per lo svolgimento dei suoi compiti conformemente al primo comma. Ai fini del presente articolo, per “modello pro forma” si intende un modello del margine iniziale stabilito, pubblicato e rivisto mediante iniziative guidate dal mercato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 che integra il presente regolamento fissando: a) il metodo per determinare l’importo della commissione; e b) le modalità di pagamento delle commissioni.» ; e) il paragrafo 15 è così modificato: i) al primo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente: «a bis) le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio di cui al paragrafo 3 applicate dagli enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE e dalle imprese di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2014/65/UE che hanno, o appartengono a un gruppo che ha, un importo nozionale medio mensile in essere di derivati OTC non compensati a livello centrale di almeno 750 miliardi di EUR, calcolato conformemente alle norme tecniche di regolamentazione che le AEV devono elaborare conformemente al presente paragrafo.» ; ii) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.» ; 11) l’articolo 12 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, l’autorità competente impone, mediante decisione, sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, o chiede alle autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento ai soggetti cui si applica l’obbligo di segnalazione a norma dell’articolo 9 qualora le informazioni segnalate ripetutamente contengano errori manifesti sistematici. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento di cui al primo comma non supera l’1 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente che, in caso di violazione in corso, il soggetto è tenuto a pagare per ogni giorno di prosecuzione della violazione, fino all’osservanza dell’obbligo o al suo ripristino. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell’autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità competente e la sanzione sia irrogata da un’autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge che adottano a norma del presente paragrafo entro il 24 dicembre 2024 e comunicano senza ritardo qualsiasi legge modificativa o modifica successive riguardante le suddette disposizioni. 5.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, l’EIOPA e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa si intende per errori manifesti sistematici di cui al paragrafo 1 bis. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» 12) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Meccanismo per evitare duplicazioni o conflitti di norme per quanto riguarda i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP 1.   La Commissione è assistita dalle AEV nella sua attività di monitoraggio dell’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti all’articolo 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo: a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite all’articolo 11; b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83; e c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’attuazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2. 3.   Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che stipulano un contratto derivato OTC non compensato da una CCP soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo 11 se almeno una delle controparti è soggetta a requisiti considerati equivalenti a norma dell’atto di esecuzione sull’equivalenza.» ; 13) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa per servizi e attività correlati alla compensazione e specifica i servizi o le attività per i quali la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere servizi di compensazione, comprese le categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari coperte da tale autorizzazione. Il soggetto che chiede l’autorizzazione in veste di CCP a compensare strumenti finanziari include nella propria domanda le categorie di strumenti non finanziari idonei alla compensazione che la CCP intende compensare.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   L’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l’elenco dei documenti necessari che devono corredare la domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti devono contenere al fine di dimostrare che la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo da presentare alla banca dati centrale. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 14) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi, compresi gli strumenti non finanziari idonei a essere compensati a livello centrale presso una CCP autorizzata, non coperti dall’autorizzazione esistente presentano all’autorità competente della CCP una domanda di estensione di tale autorizzazione a servizi o attività di compensazione aggiuntivi in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari, a meno che tale estensione delle attività o dei servizi non sia esentata dall’autorizzazione a norma dell’articolo 15 bis. L’estensione dell’autorizzazione è effettuata secondo la procedura di cui all’articolo 17 o la procedura di cui all’articolo 17 bis, a seconda dei casi.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elenchi dei documenti necessari che devono corredare la domanda di estensione dell’autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti devono contenere. Gli elenchi dei documenti necessari e delle informazioni sono pertinenti e proporzionati alla natura dell’estensione delle procedure di autorizzazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda di estensione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo da presentare tramite la banca dati centrale. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Esenzione dall’autorizzazione di un’estensione di servizi o attività di compensazione 1.   In deroga all’articolo 15, le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a un servizio o a un’attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione esistente non sono tenute a essere autorizzate per tale estensione se tale servizio o attività aggiuntivi non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della CCP. Le CCP notificano ai destinatari registrati tramite la banca dati centrale se decidono di avvalersi dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, compresi il servizio o l’attività che intendono prestare. Le modifiche attuate dalle CCP conformemente al presente articolo sono soggette a riesame e valutazione conformemente all’articolo 21. L’ESMA può riesaminare la prestazione di servizi e attività di compensazione e riferire al collegio di cui all’articolo 18 e alla Commissione sui rischi derivanti dalla prestazione di servizi e attività delle CCP a norma del presente articolo e sulla loro adeguatezza. 2.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) il tipo di estensione dei servizi o delle attività di compensazione che non avrebbe un impatto sostanziale sul profilo di rischio di una CCP; e b) la frequenza con cui una CCP notifica il ricorso all’esenzione di cui al paragrafo 1, che non supera una volta ogni tre mesi. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 16) l’articolo 17 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La CCP richiedente presenta una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o una domanda di estensione di un’esistente autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, in un formato elettronico tramite la banca dati centrale. La domanda è condivisa immediatamente, tramite la banca dati centrale, con l’autorità competente della CCP, l’ESMA e il collegio di cui all’articolo 18. La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione iniziale, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Quando una CCP richiede un’estensione di un’autorizzazione esistente a norma dell’articolo 15, fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare che, al momento della concessione di tale estensione, avrà posto in essere tutte le disposizioni supplementari necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento riguardo a tale estensione. Conformemente all’articolo 17 quater, un avviso di ricevimento della domanda è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda a norma del primo comma del presente paragrafo. 2.   A seguito dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1, terzo comma, l’autorità competente della CCP notifica alla CCP richiedente se la domanda contiene i documenti e le informazioni richiesti. La notifica è inviata entro: a) 20 giorni lavorativi dall’avviso di ricevimento, se la CCP richiedente ha chiesto un’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1; o b) 10 giorni lavorativi dall’avviso di ricevimento, se la CCP richiedente ha chiesto un’estensione di un’autorizzazione esistente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Se, durante il periodo applicabile di cui al secondo comma del presente paragrafo, l’autorità competente della CCP decide che non sono stati presentati tutti i documenti o le informazioni richiesti a norma dell’articolo 14, paragrafi 6 e 7, o dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, essa chiede alla CCP richiedente di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi, tramite la banca dati centrale. La domanda di autorizzazione o la domanda di estensione dell’autorizzazione è respinta se l’autorità competente della CCP decide che la CCP richiedente non ha ottemperato a tale richiesta. L’autorità competente della CCP informa di ciò la CCP tramite la banca dati centrale. 3.   L’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio della conformità della CCP rispetto ai requisiti pertinenti di cui al presente regolamento entro il periodo di cui al secondo comma (“periodo di valutazione del rischio”). La valutazione del rischio è effettuata entro: a) 80 giorni lavorativi dalla conferma di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), se è presentata una domanda a norma dell’articolo 14, paragrafo 1; o b) 40 giorni lavorativi dalla conferma di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se è presentata una domanda a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Entro la fine del periodo di valutazione del rischio, l’autorità competente della CCP sottopone il proprio progetto di decisione e la relazione all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18 tramite la banca dati centrale. Dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, e sulla base delle conclusioni ivi contenute, il collegio di cui all’articolo 18 adotta, entro 15 giorni lavorativi, un parere a norma dell’articolo 19 che stabilisce se la CCP richiedente soddisfa i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e lo trasmette all’autorità competente della CCP e all’ESMA in un formato elettronico tramite la banca dati centrale. Il collegio di cui all’articolo 18 può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP. Dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l’ESMA adotta, entro 15 giorni lavorativi, un parere che stabilisce se la CCP richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera e), all’articolo 23 bis, paragrafo 2, e all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e lo trasmette all’autorità competente della CCP e al collegio di cui all’articolo 18. L’ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione. 3 bis.   Fatto salvo il parere di cui al paragrafo 3, sesto comma, del presente articolo, dopo aver ricevuto il progetto di decisione e la relazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, l’ESMA può anche fornire all’autorità competente un parere conformemente all’articolo 23 bis e all’articolo 24 bis, paragrafo 7, su tale progetto di decisione, se necessario per promuovere un’applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Se il progetto di decisione sottoposto all’ESMA conformemente al paragrafo 3 del presente articolo rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’ESMA emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. I pareri adottati dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18 sono presentati in formato elettronico ai rispettivi destinatari tramite la banca dati centrale. 3 ter.   Durante il periodo di valutazione del rischio, l’autorità competente della CCP, tramite la banca dati centrale: a) può presentare quesiti alla CCP richiedente e chiederle informazioni complementari; b) coordina e presenta alla CCP richiedente quesiti dell’ESMA o di membri del collegio di cui all’articolo 18; e c) condivide con l’ESMA e i membri del collegio di cui all’articolo 18 tutte le risposte fornite dalla CCP richiedente. Se l’autorità competente della CCP non ha fornito le informazioni richieste all’ESMA o a qualsiasi membro del collegio di cui all’articolo 18 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, l’ESMA o qualsiasi membro del collegio di cui all’articolo 18 può presentare la propria domanda direttamente alla CCP tramite la banca dati centrale. Se la CCP richiedente non ha risposto ai quesiti di cui al primo comma entro il termine fissato dall’autorità che richiede le informazioni, l’autorità competente della CCP, previa consultazione dell’autorità richiedente, può decidere di prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione del rischio di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale se, a suo avviso o secondo l’autorità richiedente, uno dei quesiti è rilevante ai fini della valutazione. L’autorità competente informa la CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, della proroga concessa. L’autorità competente può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte della CCP. 3 quater.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18, adottati ai sensi del paragrafo 3, commi quarto e sesto, rispettivamente, del presente articolo, e, se rilasciato, del parere dell’ESMA adottato a norma del paragrafo 3 bis, primo comma del presente articolo, l’autorità competente della CCP adotta la propria decisione e la trasmette all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18 tramite la banca dati centrale. Se la decisione dell’autorità competente della CCP non riflette il parere del collegio di cui all’articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, acclude una motivazione circostanziata di ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni. Se l’autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi a un parere dell’ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l’ESMA ne informa il consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 24 bis. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall’autorità competente della CCP in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi. 4.   L’autorità competente della CCP, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell’ESMA e del collegio di cui ai paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, comprese le eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, decide di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 14 e all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, soltanto se ha pienamente accertato che la CCP richiedente: a) soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, anche, se del caso, per la prestazione di servizi di compensazione o attività per strumenti non finanziari; e b) è notificata come sistema a norma della direttiva 98/26/CE. Se una CCP chiede un’estensione di un’autorizzazione esistente a norma dell’articolo 15, l’ESMA, il collegio di cui all’articolo 18 e l’autorità competente della CCP possono basarsi su una parte della valutazione precedentemente effettuata a norma del presente articolo nella misura in cui la domanda di estensione non comporti una modifica o non incida altrimenti sulla valutazione precedente relativa a tale parte. La CCP conferma all’autorità competente della CCP che non vi sono cambiamenti nei fatti alla base di tale parte della valutazione. L’autorizzazione alla CCP richiedente non è concessa se: a) l’autorità competente della CCP ha deciso di non concedere l’autorizzazione; o b) tutti i membri del collegio di cui all’articolo 18, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP richiedente è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP richiedente. Il parere comune di cui al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo, espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio di cui all’articolo 18 ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. Se non si riesce a raggiungere un accordo su un siffatto parere comune e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi dei membri del collegio di cui all’articolo 18, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza, può rinviare la questione all’ESMA ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo. La decisione di rinviare la questione all’ESMA espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio di cui all’articolo 18 ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’ESMA decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente della CCP prende una decisione conforme alla decisione dell’ESMA. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quinto comma del presente paragrafo, la questione non può più essere rinviata all’ESMA. Qualora tutti i membri del collegio di cui all’articolo 18, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP richiedente è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP richiedente, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’ESMA ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate. L’autorità competente, senza indebito ritardo dopo aver deciso se concedere o rifiutare l’autorizzazione a norma del paragrafo 3 quater, informa per iscritto la CCP richiedente della sua decisione tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata.» ; b) il paragrafo 7 è soppresso; 17) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 17 bis Procedura accelerata per l’autorizzazione di un’estensione dell’autorizzazione 1.   Si applica una procedura accelerata per l’autorizzazione di un’estensione dell’autorizzazione se una CCP intende estendere la propria attività servizi o attività aggiuntivi di cui all’articolo 15 e se tale estensione soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) non comporta la necessità per la CCP di adattare in modo significativo la propria struttura operativa in qualsiasi momento del ciclo contrattuale; b) non comporta l’offerta di compensare contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP; c) non comporta la necessità per la CCP di tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali; d) non comporta l’introduzione di nuovi rischi sostanziali né aumenta in modo significativo il profilo di rischio della CCP; e) non comporta l’offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporti la creazione di collegamenti con un diverso sistema di regolamento titoli, depositario centrale di titoli o sistema di pagamento che la CCP non ha utilizzato in precedenza. 2.   Una CCP che presenta una domanda per l’estensione di un’autorizzazione esistente a servizi o attività di compensazione aggiuntivi secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo dimostra che l’estensione proposta delle sue attività a servizi o attività di compensazione aggiuntivi può essere valutata nell’ambito di siffatta procedura. La CCP presenta la propria domanda di estensione utilizzando un formato elettronico tramite la banca dati centrale e fornisce tutte le informazioni a norma dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Conformemente all’articolo 17 quater, un avviso di ricevimento della domanda è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa. 3.   Entro 15 giorni lavorativi dall’accusa di ricevuta di una domanda a norma del paragrafo 2, del presente articolo, l’autorità competente della CCP, dopo aver esaminato i contributi dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18, decide: a) se la domanda soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo; e b) ove la domanda soddisfi le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo, se: i) concedere l’estensione dell’autorizzazione se la CCP è conforme al presente regolamento; o ii) rifiutare l’estensione dell’autorizzazione se la CCP non è conforme al presente regolamento. Se una CCP presenta domanda di estensione dell’autorizzazione a norma dell’articolo 15, l’autorità competente della CCP può basarsi su una parte della valutazione precedentemente effettuata a norma del presente articolo nella misura in cui la domanda di estensione non comporti una modifica o non incida altrimenti sulla valutazione precedente relativa a tale parte. La CCP conferma all’autorità competente della CCP che non vi sono cambiamenti nei fatti alla base di tale parte della valutazione. Se l’autorità competente ha deciso che l’estensione dell’autorizzazione non soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata, la domanda della CCP è respinta. Se l’autorità competente ha deciso di non concedere l’estensione dell’autorizzazione, l’estensione dell’autorizzazione è rifiutata. 4.   L’autorità competente della CCP notifica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, entro il termine di cui al paragrafo 3, la propria decisione a norma di tale paragrafo. 5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo, e per specificare la procedura di consultazione dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18 conformemente al paragrafo 3 del presente articolo in merito al rispetto o meno di tali condizioni. Nello specificare ulteriormente le condizioni di cui al primo comma, l’ESMA stabilisce la metodologia da utilizzare e i parametri da applicare per decidere quando una condizione è considerata soddisfatta. L’ESMA elenca e specifica inoltre se vi sono tipiche estensioni di servizi e attività che potrebbero essere considerate, in linea di principio, soggette alla procedura accelerata di cui al presente articolo. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 17 ter Procedura per l’adozione di decisioni, relazioni o altre misure 1.   L’autorità competente di una CCP presenta in formato elettronico, tramite la banca dati centrale, una richiesta di parere: a) da parte dall’ESMA a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, se l’autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un’altra misura in relazione agli articoli 7, 8, 20, 21, da 29 a 33, 35, 36, 37, 41 e 54; b) da parte del collegio di cui all’articolo 18 a norma dell’articolo 19, se l’autorità competente della CCP intende adottare una decisione, una relazione o un’altra misura in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 e 54. La richiesta di parere di cui al primo comma del presente paragrafo, unitamente a tutta la documentazione pertinente, è condivisa immediatamente con l’ESMA e con il collegio di cui all’articolo 18. 2.   Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP valuta il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti. Entro la fine del periodo di valutazione, l’autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione, la relazione o altra misura all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18. 3.   Fatto salvo quanto diversamente specificato in un articolo pertinente, dopo aver ricevuto sia la richiesta di parere di cui al paragrafo 1 sia i progetti di decisioni, le relazioni o altre misure di cui al paragrafo 2: a) l’ESMA, in relazione all’articolo 20, adotta un parere in cui valuta la conformità della CCP ai rispettivi requisiti conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera e), all’articolo 23 bis, paragrafo 2, e all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater); l’ESMA trasmette il suo parere all’autorità competente della CCP e al collegio di cui all’articolo 18; l’ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione; l’ESMA adotta inoltre, per quanto riguarda gli articoli 21 e 37, un parere conformemente a tali articoli e all’articolo 23 bis, paragrafo 2, e all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie; b) l’ESMA può, per quanto riguarda gli articoli 7, 8, da 29 a 33, 35, 36, 41 e 54, adottare un parere conformemente all’articolo 23 bis e all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), su tale progetto di decisione, relazione o altra misura, ove necessario per promuovere un’applicazione uniforme e coerente di un articolo pertinente; e c) il collegio di cui all’articolo 18 adotta un parere a norma dell’articolo 19 che valuta il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti e lo trasmette all’autorità competente della CCP e all’ESMA; il parere del collegio può contemplare le condizioni o raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP. Ai fini della lettera b), del primo comma del presente paragrafo, se il progetto di decisione, la relazione o altra misura sottoposti all’ESMA conformemente a detta lettera rivelano una mancanza di convergenza o di coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’ESMA emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Qualora l’ESMA adotti un parere conformemente alla lettera b), l’autorità competente lo tiene nella debita considerazione e informa l’ESMA di ogni successiva azione o inazione. L’ESMA e il collegio di cui all’articolo 18 adottano ciascuno i propri pareri entro il termine fornito dall’autorità competente della CCP, che è di almeno 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri dell’ESMA e di quello del collegio di cui all’articolo 18 e, laddove rilasciato, del parere dell’ESMA adottato a norma del paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo, o entro il termine pertinente, se altrimenti specificato nel presente regolamento, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell’ESMA e del collegio, comprese eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l’autorità competente della CCP adotta la propria decisione, relazione o altra misura come previsto da un articolo pertinente e le trasmette all’ESMA e al collegio. Se la decisione, relazione o altra misura non riflette il parere dell’ESMA o del collegio di cui all’articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, fornisce motivazioni esaurienti e delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo, se l’autorità competente della CCP non si conforma o non intende conformarsi al parere dell’ESMA o alle eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, l’ESMA ne informa il proprio consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 24 bis. Le informazioni includono anche le motivazioni addotte dall’autorità competente della CCP in merito alla non conformità o alla sua intenzione di non conformarsi. L’autorità competente della CCP adotta le proprie decisioni, relazioni o altre misure conformemente ai pertinenti articoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 17 quater Banca dati centrale 1.   L’ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale che fornisce l’accesso all’autorità competente della CCP e all’ESMA(“destinatari registrati”), come pure ai membri del collegio di cui all’articolo 18 per quanto riguarda la corrispondente CCP, ove ciò sia richiesto in virtù di un articolo pertinente, a tutti i documenti registrati nella banca dati per la CCP, e agli altri destinatari identificati ai sensi del presente regolamento. L’ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo. L’ESMA comunica l’istituzione della banca dati centrale sul suo sito web. 2.   Una CCP presenta le domande di cui all’articolo 14, all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 49 e all’articolo 49 bis tramite tale banca dati. Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione di tali domande. Una CCP carica tempestivamente nella banca dati centrale tutti i documenti che è tenuta a fornire nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 14 e 15 o delle procedure di convalida di cui agli articoli 49 e 49 bis, a seconda dei casi. I destinatari registrati caricano tempestivamente tutti i documenti che ricevono dalla CCP in relazione a una domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, a meno che la CCP non abbia già caricato tali documenti. Una CCP ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda i documenti che ha trasmesso a tale banca dati centrale o i documenti trasmessi alla CCP attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati o dai membri del collegio di cui all’articolo 18. 3.   L’autorità competente presenta la richiesta di parere di cui all’articolo 17 ter tramite la banca dati centrale. 4.   I quesiti presentati a una CCP o le informazioni richieste a una CCP dall’ESMA, dall’autorità competente della CCP o dai membri del collegio di cui all’articolo 18 durante i periodi di valutazione di cui agli articoli 17, 17 bis, 17 ter, 49 e 49 bis sono sottoposti alla CCP e le sue risposte sono fornite tramite la banca dati centrale. 5.   L’autorità competente della CCP informa la CCP interessata tramite la banca dati centrale qualora sia stata adottata una decisione, relazione o altra misura, a seconda dei casi, a norma degli articoli 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 20, 21, da 30 a 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 e 54, come pure di qualsiasi decisione che l’autorità competente della CCP decida volontariamente di condividere con la CCP tramite la banca dati centrale. 6.   La banca dati centrale è concepita in modo tale da informare automaticamente i destinatari registrati quando vengono apportate modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti e di richieste di informazioni. 7.   I membri del comitato di vigilanza delle CCP hanno accesso alla banca dati centrale per lo svolgimento dei loro compiti a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP può limitare l’accesso a taluni dei documenti da parte dei membri di detto comitato di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), laddove giustificato da preoccupazioni in materia di riservatezza.» ; 18) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della notifica di cui all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l’autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 17 bis, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 e 54. Tale collegio è copresieduto e gestito dall’autorità competente e da uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera b) (“copresidenti”).» ; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I copresidenti definiscono le date delle riunioni del collegio e ne stabiliscono l’ordine del giorno. Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione, tenendo in considerazione il risultato delle attività realizzate dal meccanismo di monitoraggio congiunto.» ; c) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP, all’ESMA o ad un altro membro del collegio. In caso di disaccordo tra i copresidenti, la decisione finale è adottata dall’autorità competente, che fornisce all’ESMA una spiegazione motivata della sua decisione.» ; 19) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora sia tenuto a formulare un parere a norma del presente regolamento, il collegio di cui all’articolo 18, lettera b), adotta un parere comune in cui indica se la CCP soddisfa i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, se non è possibile adottare un parere comune in conformità del primo comma del presente paragrafo, il collegio di cui all’articolo 18 adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.» ; b) il paragrafo 4 è soppresso; 20) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Revoca dell’autorizzazione 1.   Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente di una CCP revoca, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione qualora la CCP: a) non si sia avvalsa dell’autorizzazione entro 12 mesi; b) non si sia avvalsa di un’autorizzazione per un servizio o un’attività di compensazione in una categoria di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari entro 12 mesi dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione o dalla data in cui la CCP ha offerto per l’ultima volta tale servizio o attività di compensazione; c) rinunci espressamente all’autorizzazione; d) non abbia prestato servizi o non abbia svolto attività nei 12 mesi precedenti in una categoria di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari coperti da un’autorizzazione; e) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; f) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva entro il termine stabilito; o g) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento. 2.   Qualora revochi l’autorizzazione della CCP a norma del paragrafo 1, l’autorità competente della CCP può limitare tale revoca dell’autorizzazione a un particolare servizio o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari. 3.   Prima che l’autorità competente della CCP decida di revocare, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione della CCP, anche per uno o più servizi o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o strumenti non finanziari di cui al paragrafo 1, essa chiede, conformemente all’articolo 17 ter, il parere dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18 sulla necessità di revocare, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione della CCP, salvo nei casi in cui sia richiesta una decisione urgente. 4.   L’ESMA o ogni membro del collegio di cui all’articolo 18 può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione. 5.   Qualora l’autorità competente della CCP decida di revocare, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione della CCP, anche per uno o più servizi o attività di compensazione in una o più categorie di derivati, titoli, altri strumenti finanziari o non finanziari, tale decisione prende effetto in tutta l’Unione e l’autorità competente della CCP informa senza indebito ritardo la CCP tramite la banca dati centrale.» ; 21) all’articolo 21, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le autorità competenti di cui all’articolo 22 svolgono almeno i compiti seguenti in relazione a una CCP: a) riesaminare le disposizioni, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento; b) riesaminare i servizi o le attività forniti dalla CCP, in particolare i servizi o le attività forniti a seguito dell’applicazione di una procedura accelerata di cui all’articolo 17 bis o all’articolo 49 bis; c) valutare i rischi, compresi quelli finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte; d) riesaminare le modifiche attuate dalla CCP conformemente all’articolo 15 bis. 2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP. L’autorità competente della CCP può chiedere l’assistenza dell’ESMA in tutte le sue attività di vigilanza, comprese quelle elencate al paragrafo 1. 3.   Dopo aver considerato il contributo dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18, le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell’interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall’ESMA conformemente all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). Le autorità competenti aggiornano il riesame e la valutazione almeno una volta l’anno. Le CCP sono soggette a ispezioni in loco da parte dell’autorità competente della CCP almeno una volta l’anno. L’autorità competente della CCP informa l’ESMA di qualsiasi ispezione in loco pianificata un mese prima che tale ispezione sia prevista avere luogo, a meno che la decisione di svolgere un’ispezione in loco sia adottata in caso di emergenza, nel qual caso l’autorità competente della CCP informa l’ESMA non appena tale decisione è adottata. L’ESMA può chiedere di essere invitata alle ispezioni in loco. Se, a seguito di una richiesta dell’ESMA a norma del secondo comma, l’autorità competente della CCP rifiuta di invitare l’ESMA a un’ispezione in loco, essa fornisce una spiegazione motivata di tale rifiuto. Fatti salvi il secondo e il terzo comma, l’autorità competente della CCP trasmette all’ESMA e ai membri del collegio di cui all’articolo 18 tutte le informazioni pertinenti ricevute dalla CCP in relazione a tutte le ispezioni in loco da essa effettuate. 4.   L’autorità competente della CCP presenta all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18 regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, una relazione in merito alla valutazione e ai risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, specificando anche se l’autorità competente della CCP ha richiesto eventuali azioni correttive o ha irrogato sanzioni. La relazione è relativa a un anno civile ed è presentata all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18 entro il 30 marzo dell’anno civile successivo. Tale relazione è oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 18 a norma dell’articolo 19 e di un parere dell’ESMA a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all’articolo 17 ter. L’ESMA può chiedere di tenere una riunione ad hoc con la CCP e la sua autorità competente. L’ESMA può chiedere di tenere tale riunione in uno dei seguenti casi: a) in presenza di una situazione di emergenza a norma dell’articolo 24; b) qualora l’ESMA abbia individuato preoccupazioni concrete in merito alla conformità della CCP ai requisiti del presente regolamento; c) qualora l’ESMA ritenga che l’attività della CCP possa avere un impatto transfrontaliero negativo sui suoi partecipanti diretti o sui loro clienti. Il collegio di cui all’articolo 18 è informato del fatto che si terrà una riunione e riceve una sintesi dei principali esiti di tale riunione. 4 bis.   L’ESMA può imporre alle autorità competenti di fornirle le informazioni necessarie per svolgere i suoi compiti a norma del presente articolo conformemente alla procedura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 22) l’articolo 23 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 23 bis Cooperazione di vigilanza tra autorità competenti e l’ESMA riguardo alle CCP autorizzate 1.   L’ESMA assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi al fine di: a) pervenire a una cultura di vigilanza comune e pratiche di vigilanza uniformi; b) garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio; c) rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, in particolare per quanto concerne i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero; d) rafforzare il coordinamento in situazioni di emergenza conformemente all’articolo 24; e) valutare i rischi quando fornisce pareri alle autorità competenti a norma del paragrafo 2 sul rispetto da parte delle CCP dei requisiti di cui al presente regolamento in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione, nonché formulare raccomandazioni sulle modalità di attenuazione di tali rischi da parte di una CCP. 2.   Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8 e 14, dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 21, degli articoli da 29 a 33, degli articoli 35, 36, 37, 41 e 54, nonché, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente, dell’articolo 20, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione, relazione o altra misura all’ESMA affinché formuli un proprio parere. Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all’ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1.» ; 23) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 ter Meccanismo di monitoraggio congiunto 1.   L’ESMA istituisce un meccanismo di monitoraggio congiunto per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2. Il meccanismo di monitoraggio congiunto è composto da: a) rappresentanti dell’ESMA; b) rappresentanti dell’ABE e dell’EIOPA; c) rappresentanti del CERS, della BCE e della BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico conferiti a quest’ultima a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; e d) rappresentanti delle banche centrali di emissione di valute diverse dall’euro in cui sono denominati i contratti derivati di cui all’articolo7 bis, paragrafo 6. Oltre ai soggetti di cui al secondo comma del presente paragrafo, anche le banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati i contratti derivati di cui all’articolo7 bis, paragrafo 6, diverse da quelle elencate al secondo comma, lettera d), le autorità nazionali competenti che vigilano sul rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 7 bis, limitatamente a una per Stato membro, e la Commissione possono partecipare al meccanismo di monitoraggio congiunto in qualità di osservatori. L’ESMA gestisce e presiede le riunioni del meccanismo di monitoraggio congiunto. Il presidente del meccanismo di monitoraggio congiunto può, su richiesta degli altri membri di detto meccanismo o di propria iniziativa, invitare altre autorità a partecipare alle riunioni laddove pertinenti per i temi da discutere. 2.   Il meccanismo di monitoraggio congiunto: a) monitora l’attuazione, a livello aggregato dell’Unione, dei requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, compresi tutti gli aspetti seguenti: i) le esposizioni complessive e la riduzione delle esposizioni nei confronti di servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa individuati a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater; ii) gli sviluppi relativi alla compensazione presso le CCP autorizzate a norma dell’articolo 14 e all’accesso da parte dei clienti alla compensazione di tali CCP, comprese le commissioni praticate da tali CCP per la creazione dei conti a norma dell’articolo 7 bis nonché le commissioni addebitate dai partecipanti diretti ai loro clienti per la creazione dei conti e lo svolgimento della compensazione a norma dell’articolo 7 bis; iii) altri sviluppi significativi nelle pratiche di compensazione che incidono sul livello di compensazione presso CCP autorizzate a norma dell’articolo 14; b) monitora le implicazioni transfrontaliere dei rapporti di compensazione con i clienti, nonché la portabilità e le interdipendenze tra partecipanti diretti e clienti, così come le loro interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari; c) contribuisce allo sviluppo di valutazioni a livello di Unione della resilienza delle CCP incentrate sui rischi di liquidità, di credito e operativi relativi alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti; d) individua i rischi di concentrazione, in particolare nella compensazione per i clienti, dovuti all’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione, anche nel caso in cui più CCP, partecipanti diretti o clienti si avvalgano dei medesimi fornitori di servizi; e) monitora l’efficacia delle misure destinate a migliorare l’attrattiva delle CCP dell’Unione, a incoraggiare la compensazione presso le CCP dell’Unione e a rafforzare il monitoraggio dei rischi transfrontalieri. Gli organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, il collegio di cui all’articolo 18 e le autorità nazionali competenti cooperano e condividono le informazioni necessarie per svolgere i compiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Se tali informazioni non sono a disposizione del meccanismo di monitoraggio congiunto, comprese le informazioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 9, le autorità competenti interessate delle CCP autorizzate, i loro partecipanti diretti e i loro clienti forniscono le informazioni necessarie per consentire all’ESMA stessa e agli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto di svolgere i compiti di cui al primo comma del presente paragrafo. 3.   Qualora l’autorità competente interessata non disponga delle informazioni richieste, essa impone alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti o ai loro clienti di fornire tali informazioni. L’autorità competente interessata trasmette senza indebito ritardo all’ESMA tali informazioni. 4.   Previo accordo dell’autorità competente interessata, l’ESMA può anche richiedere le informazioni direttamente al soggetto interessato. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tale soggetto all’autorità competente interessata. 5.   Le richieste di informazioni alle CCP sono scambiate tramite la banca dati centrale. 6.   L’ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle sue attività di cui al paragrafo 2. La relazione di cui al primo comma può includere raccomandazioni relative a possibili azioni da intraprendere a livello dell’Unione per far fronte ai rischi orizzontali identificati. 7.   L’ESMA agisce conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 nel caso in cui, sulla base delle informazioni ricevute nel contesto del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, l’ESMA: a) ritenga che le autorità competenti non garantiscano il rispetto, da parte dei partecipanti diretti e dei clienti, dell’obbligo di cui all’articolo 7 bis; o b) individui un rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione dovuto a una presunta violazione o a una mancata applicazione del diritto dell’Unione. Prima di agire conformemente al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   Se, sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, ritiene che il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7 bis non garantisca efficacemente la riduzione dell’esposizione eccessiva dei partecipanti diretti e dei clienti dell’Unione nei confronti di CCP di classe 2, l’ESMA riesamina le norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 8, fissando, se necessario, un adeguato periodo di adattamento non superiore a 12 mesi.» ; 24) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Situazioni di emergenza 1.   L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l’ESMA, il collegio di cui all’articolo 18, i membri interessati del SEBC, la Commissione e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, fra cui le seguenti: a) situazioni o eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14, dei loro partecipanti diretti o dei loro clienti; b) se una CCP intende attivare il proprio piano di risanamento a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente ha adottato una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 18 di tale regolamento o l’autorità competente ha imposto la rimozione totale o parziale dell’alta dirigenza o del consiglio della CCP a norma dell’articolo 19 di tale regolamento; c) se si registrano sviluppi sui mercati finanziari, o altri mercati sui quali la CCP fornisce servizi di compensazione, che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti. 2.   In una situazione di emergenza, le informazioni sono fornite e aggiornate senza indebito ritardo per consentire ai membri del collegio di cui all’articolo 18 di analizzare l’impatto di tale situazione di emergenza, in particolare sui loro partecipanti diretti e sui loro clienti. I membri del collegio di cui all’articolo 18 possono trasmettere le informazioni agli organismi pubblici responsabili della stabilità finanziaria dei loro mercati, fatto salvo l’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 83. L’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 83 si applica a tutti gli organismi che ricevono tali informazioni. 3.   Nell’eventualità di una situazione di emergenza in una o più CCP che abbia o possa avere effetti destabilizzanti sui mercati transfrontalieri, l’ESMA coordina le autorità competenti, le autorità di risoluzione designate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e i collegi di cui all’articolo 18 del presente regolamento al fine di elaborare una risposta coordinata alle situazioni di emergenza relative a una CCP e garantire un’efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti, i collegi di cui all’articolo 18 del presente regolamento e le autorità di risoluzione. 4.   In una situazione di emergenza, fatto salvo il caso in cui l’autorità di risoluzione stia avviando o abbia avviato un’azione di risoluzione nei confronti di una CCP a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, è prevista la possibilità di convocare riunioni ad hoc del comitato di vigilanza delle CCP al fine di coordinare le risposte delle autorità competenti. Tali riunioni ad hoc: a) possono essere convocate dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP; b) sono convocate dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta di due membri di detto comitato. 5.   Alla riunione ad hoc di cui al paragrafo 4 sono inoltre invitate, se del caso, in funzione delle questioni da discutere nel corso di tale riunione, le autorità seguenti: a) le banche centrali di emissione pertinenti; b) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza sui partecipanti diretti, compreso, ove pertinente, la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ad essa conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; c) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione; d) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza dei clienti, se note; e) le pertinenti autorità di risoluzione designate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23; f) qualsiasi membro del collegio di cui all’articolo 18 che non sia già contemplato dalle lettere da a) a d) del presente paragrafo. 6.   Quando è convenuta una riunione ad hoc del comitato di vigilanza delle CCP a norma del paragrafo 4, il presidente del suddetto comitato ne informa l’ABE, l’EIOPA, il CERS, il comitato di risoluzione unico istituito in virtù del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e la Commissione, che sono anch’essi invitati a partecipare a tale riunione su loro richiesta. Qualora si tenga una riunione a seguito di una situazione d’emergenza come specificato al paragrafo 1, lettera c), il presidente del comitato di vigilanza delle CCP invita le pertinenti banche centrali di emissione a partecipare a tale riunione. 7.   L’ESMA può imporre a tutte le autorità competenti interessate di fornirle le informazioni necessarie per svolgere la sua funzione di coordinamento di cui al presente articolo. Qualora un’autorità competente interessata disponga delle informazioni richieste, le trasmette all’ESMA senza indebito ritardo. Qualora l’autorità competente interessata non disponga delle informazioni richieste, essa impone alle CCP autorizzate a norma dell’articolo 14, ai loro partecipanti diretti o ai loro clienti, alle infrastrutture dei mercati finanziari connesse o a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative, a seconda dei casi e ove pertinente, di fornirle tali informazioni e ne informa l’ESMA. Una volta ricevute le informazioni richieste, l’autorità competente interessata le trasmette all’ESMA senza indebito ritardo. Anziché richiedere le informazioni di cui al terzo comma, l’autorità competente interessata può consentire all’ESMA di richiedere tali informazioni direttamente al soggetto interessato. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tale soggetto all’autorità competente interessata. Qualora non abbia ricevuto le informazioni richieste di cui al primo comma entro 48 ore, l’ESMA può, con semplice richiesta, imporre alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti e ai loro clienti, alle infrastrutture dei mercati finanziari connesse, nonché a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornirle tali informazioni senza indebito ritardo. L’ESMA trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute da tali soggetti all’autorità competente interessata. 8.   Su proposta del comitato di vigilanza delle CCP, l’ESMA può formulare raccomandazioni a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte a una o più autorità competenti raccomandando loro di adottare decisioni temporanee o permanenti in materia di vigilanza in linea con i requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento al fine di evitare o attenuare conseguenze negative rilevanti sulla stabilità finanziaria dell’Unione. L’ESMA può formulare tali raccomandazioni soltanto nel caso in cui siano influenzate più CCP autorizzate conformemente all’articolo 14 o qualora eventi a livello di Unione destabilizzino i mercati compensati a livello transfrontaliero. (*4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;" 25) l’articolo 24 bis è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7 del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato, membri dei collegi di cui all’articolo 18, rappresentanti delle autorità pertinenti dei clienti se note, così come rappresentanti delle istituzioni e degli organismi pertinenti dell’Unione.» ; c) il paragrafo 7 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 14, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell’articolo 23 bis, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all’ESMA dall’articolo 23 bis e dalle lettere seguenti: ii) sono inserite le seguenti lettere: «b bis) con periodicità almeno annuale, discute e individua le priorità di vigilanza per le CCP autorizzate conformemente all’articolo 14 del presente regolamento al fine di contribuire alla preparazione delle priorità strategiche di vigilanza a livello dell’Unione da parte dell’ESMA conformemente all’articolo 29 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010; b ter) prende in considerazione, in cooperazione con l’ABE, l’EIOPA e la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013, eventuali rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP, anche in ragione dell’interconnessione, delle interdipendenze e dei rischi di concentrazione delle CCP dovuti a tali collegamenti transfrontalieri; b quater) prepara progetti di pareri per l’adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza conformemente agli articoli 17 e 17 ter, nonché progetti di convalida per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 49 e progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 49 bis; b quinquies) fornisce un contributo alle autorità competenti a norma dell’articolo 17 bis; b sexies) informa il consiglio delle autorità di vigilanza qualora un’autorità competente non si conformi o non intenda conformarsi ai pareri dell’ESMA o alle condizioni o raccomandazioni ivi contenute, comprese le motivazioni dell’autorità competente, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3 quater, e all’articolo 17 ter, paragrafo 4.» ; iii) è aggiunto il seguente comma: «L’ESMA presenta una relazione annuale alla Commissione in merito ai rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP di cui al primo comma, lettera b ter).» ; 26) all’articolo 24 ter, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per quanto riguarda le valutazioni di vigilanza effettuate in relazione agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 e le decisioni da adottare a norma di tali articoli in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. Qualora decida di rispondere, la banca centrale di emissione lo fa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. In situazioni di emergenza tale periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo alle valutazioni concernenti i progetti di decisione a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame la risposta e le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e trasmette la propria valutazione alla banca centrale di emissione. 2.   Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le risposte ricevute e le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto, unitamente al suo progetto di decisione.» ; 27) l’articolo 25 è così modificato: a) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1, al paragrafo 2, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 ter per le CCP di classe 2. Entro 180 giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l’ESMA informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.» ; b) al paragrafo 5, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Se il riesame è intrapreso conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la CCP non è tenuta a presentare una nuova domanda, ma fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie affinché l’ESMA riesamini il suo riconoscimento. Se l’ESMA intraprende un riesame del riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l’ESMA non tratta tale riesame come una domanda di riconoscimento della corrispondente CCP riconosciuta.» ; c) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente: «Se ciò è nell’interesse dell’Unione e in considerazione dei rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell’Unione dovuti alla prevista partecipazione di partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a CCP stabilite in un paese terzo, la Commissione può adottare l’atto di esecuzione di cui al primo comma indipendentemente dal fatto che sia soddisfatta la lettera c) di tale comma.» ; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’ESMA conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. 7 bis.   Se l’ESMA non ha ancora stabilito la classificazione di una CCP o se l’ESMA ha stabilito che tutte o alcune CCP di un paese terzo pertinente sono CCP di classe 1, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 tengono conto del rischio che la fornitura di servizi di compensazione da parte di tali CCP comporta e specificano: a) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base annuale tra l’ESMA, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, affinché l’ESMA sia in grado di: i) garantire che la CCP soddisfi le condizioni per il riconoscimento di cui al paragrafo 2; ii) individuare qualsiasi potenziale impatto rilevante sulla liquidità del mercato o sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e iii) monitorare le attività di compensazione presso una o più CCP stabilite in tale paese terzo da parte di partecipanti diretti stabiliti nell’Unione o facenti parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell’Unione; b) in via eccezionale, il meccanismo per lo scambio di informazioni su base trimestrale che richiede informazioni dettagliate in merito agli aspetti di cui al paragrafo 2 bis e, in particolare, informazioni sulle modifiche significative dei modelli e dei parametri di rischio, sull’estensione delle attività e dei servizi della CCP e sui cambiamenti nella struttura dei conti dei clienti, al fine di rilevare se una CCP è potenzialmente prossima ad assumere o suscettibile di assumere una rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, nonché il meccanismo per lo scambio di informazioni sugli sviluppi del mercato che potrebbero avere conseguenze per la stabilità finanziaria dell’Unione; c) il meccanismo di rapida notifica all’ESMA se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi; d) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all’ESMA da parte dell’autorità competente del paese terzo nel caso in cui la CCP di un paese terzo che è sottoposta alla vigilanza di tale autorità competente intenda estendere o ridurre i propri servizi o le proprie attività di compensazione; e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo; f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l’ESMA, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni; g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l’efficace esecuzione delle decisioni adottate dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 septies, dell’articolo 25 undecies, dell’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 25 terdecies, dell’articolo 25 quaterdecies e dell’articolo 25 septdecies; h) il consenso delle autorità dei paesi terzi all’ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all’ESMA nell’ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all’articolo 83. 7 ter.   Qualora l’ESMA abbia stabilito che almeno una CCP di un paese terzo pertinente è una CCP di classe 2, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 specificano, in relazione a tali CCP di classe 2, almeno quanto segue: a) gli elementi di cui al paragrafo 7 bis, lettere a), c), e), f), e h), qualora non siano già stati stabiliti accordi di cooperazione con il paese terzo interessato a norma del suddetto paragrafo; b) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base almeno mensile tra l’ESMA, se del caso, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’ESMA per garantire il rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui al paragrafo 2 ter; c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l’accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies; d) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l’efficace esecuzione delle decisioni adottate dall’ESMA in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies; e) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi: i) consultano l’ESMA in merito alla preparazione e alla valutazione dei piani di risanamento e in merito alla preparazione dei piani di risoluzione in relazione agli aspetti rilevanti per l’Unione o per uno o più Stati membri; ii) informano l’ESMA senza indebito ritardo dell’elaborazione dei piani di risanamento e dei piani di risoluzione e ogni successiva modifica sostanziale di tali piani in relazione ad aspetti rilevanti per l’Unione o per uno o più dei suoi Stati membri; iii) informano l’ESMA senza indebito ritardo se la CCP di classe 2 intende attivare il piano di risanamento o se le autorità del paese terzo hanno stabilito che vi sono indicazioni di una situazione di crisi emergente che potrebbe incidere sulle operazioni di tale CCP di classe 2, in particolare sulla sua capacità di prestare servizi di compensazione, o se le autorità del paese terzo prevedono di avviare un’azione di risoluzione nel prossimo futuro. 7 quater.   Ove ritenga che un’autorità competente di un paese terzo non applichi una qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma dei paragrafi 7, 7 bis e 7 ter, l’ESMA ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso la Commissione può decidere di riesaminare l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.» ; 28) all’articolo 25 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. La CCP di classe 2 presenta la propria richiesta motivata di cui al paragrafo 1 in formato elettronico tramite la banca dati centrale. L’ESMA concede una conformità comparabile, a livello integrale o parziale, qualora decida, sulla base della richiesta motivata presentata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che la CCP di classe 2, in virtù della sua conformità ai pertinenti requisiti applicabili nel paese terzo, è considerata conforme ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V e pertanto soddisfa il requisito per il riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). L’ESMA revoca, integralmente o in relazione a un particolare requisito, la conformità comparabile se la CCP di classe 2 non soddisfa più le condizioni per una conformità comparabile e se tale CCP non ha adottato le misure correttive richieste dall’ESMA entro il termine stabilito. Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca della conformità comparabile, l’ESMA si adopera al fine di prevedere un periodo di adattamento adeguato non superiore a sei mesi. Qualora conceda una conformità comparabile, l’ESMA continua a essere responsabile dell’adempimento dei suoi obblighi e dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, in particolare in virtù degli articoli 25 e 25 ter, e continua a esercitare i poteri di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies, agli articoli da 25 septies a 25 quaterdecies, agli articoli 25 septdecies e 25 octodecies. Fatta salva la capacità dell’ESMA di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, qualora conceda una conformità comparabile, l’ESMA conclude accordi amministrativi con l’autorità del paese terzo al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni e una cooperazione che consenta all’ESMA di monitorare il rispetto su base continuativa dei requisiti per la conformità comparabile.» ; 29) all’articolo 25 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’ESMA chiede a ciascuna CCP di classe 2 tutto quanto segue: a) una conferma, almeno su base annua, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti; b) informazioni e dati su base regolare per assicurare che l’ESMA sia in grado di vigilare sul rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a).» ; 30) all’articolo 25 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Con semplice richiesta o tramite decisione, l’ESMA può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornirle tutte le informazioni necessarie per monitorare la prestazione di servizi e attività di compensazione da parte di tali CCP nell’Unione e per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento. Le informazioni di cui al primo comma e sollecitate con semplice richiesta possono essere di natura periodica o una tantum.» ; 31) l’articolo 25 sexdecies è sostituito dal seguente: «Articolo 25 sexdecies Modifiche degli allegati III e IV Al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 16 e ai titoli IV e V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per garantire che le violazioni di cui all’allegato III corrispondano ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V. Al fine di tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV.» ; 32) l’articolo 25 septdecies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico uno qualsiasi dei requisiti applicabili di cui al presente regolamento o non soddisfa più una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 25, e non ha adottato la misura correttiva richiesta dall’ESMA entro un termine fissato adeguatamente, di massimo un anno;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Prima di revocare il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ESMA tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettere a), b), e c). Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l’ESMA, previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.» ; 33) L’articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Fatti salvi gli accordi di interoperabilità di cui al titolo V o la conduzione della sua politica di investimento a norma dell’articolo 47, una CCP non è né diventa un partecipante diretto o un cliente, né conclude accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso una CCP.» ; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio della CCP e sono messi a disposizione dell’ESMA e dell’autorità competente della CCP.» ; 34) all’articolo 27 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   La composizione del consiglio della CCP tiene debitamente conto del principio dell’equilibrio di genere.» ; 35) l’articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. L’ESMA e le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.» ; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Fatto salvo il diritto dell’ESMA e delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione. 5.   La CCP informa immediatamente l’ESMA, l’autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l’autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.» ; 36) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate 1.   L’autorità competente concede l’autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni. 2.   L’autorità competente non concede l’autorizzazione a una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate in seno alla CCP. Qualora sia stato istituito un collegio di cui all’articolo 18, tale collegio emette un parere sull’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate nella CCP, a norma dell’articolo 19 e conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 ter. 3.   Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscano di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza. 4.   Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell’autorizzazione alla CCP. Il collegio di cui all’articolo 18 emette un parere sulla possibilità che l’influenza possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP e sulle misure previste per porre fine a tale situazione, a norma dell’articolo 19 e conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 ter. 5.   L’autorità competente non concede l’autorizzazione alla CCP se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.» ; 37) l’articolo 31 è così modificato: a) al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica e condivide le informazioni con l’ESMA e il collegio di cui all’articolo 18. Entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4, e fatto salvo il caso di estensione in conformità con il presente articolo (“periodo di valutazione”), l’autorità competente effettua la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 (“valutazione”). Durante il periodo di valutazione il collegio di cui all’articolo 18 emette un parere a norma dell’articolo 19 e l’ESMA emette un parere a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 ter.» ; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il periodo di valutazione l’autorità competente, per proprio conto e ove richiesto dall’ESMA o dal collegio di cui all’articolo 18, può, se del caso, senza indebito ritardo ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere tali ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.» ; 38) all’articolo 32, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La valutazione dell’autorità competente relativa alla notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 18 a norma dell’articolo 19 e di un parere dell’ESMA a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all’articolo 17 ter.» ; 39) l’articolo 35 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente. La decisione dell’autorità competente è oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 18 a norma dell’articolo 19 e di un parere dell’ESMA a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all’articolo 17 ter.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, dell’ESMA e del collegio di cui all’articolo 18, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.» ; 40) l’articolo 37 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. Fatti salvi gli accordi di interoperabilità di cui al titolo V o la conduzione della politica di investimento della CCP a norma dell’articolo 47, tali criteri assicurano che le CCP o i sistemi di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP. 1 bis.   Una CCP accetta come partecipanti diretti controparti non finanziarie soltanto se tali controparti non finanziarie riescono a dimostrare come intendono soddisfare i requisiti in materia di margine e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, anche in condizioni di stress del mercato. L’autorità competente di una CCP che accetta controparti non finanziarie quali partecipanti diretti riesamina periodicamente gli accordi definiti dalla CCP al fine di monitorare il rispetto della condizione di cui al primo comma. L’autorità competente della CCP riferisce una volta l’anno al collegio di cui all’articolo 18 in merito ai prodotti compensati da tali controparti non finanziarie, alla loro esposizione complessiva e a eventuali rischi identificati. Una controparte non finanziaria che agisce in qualità di partecipante diretto di una CCP può prestare servizi di compensazione a clienti solo a controparti non finanziarie appartenenti allo stesso gruppo di tale controparte non finanziaria e può tenere conti presso la CCP soltanto per le attività e le posizioni detenute per conto proprio o per conto di tali controparti non finanziarie. L’ESMA può emettere un parere o una raccomandazione sull’adeguatezza di tali accordi a seguito di una verifica inter pares ad hoc.» ; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «7.   Previa consultazione dell’ABE e del SEBC, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente gli elementi da prendere in considerazione se una CCP: a) stabilisce i propri criteri di ammissione di cui al paragrafo 1; b) valuta la capacità delle controparti non finanziarie che agiscono in qualità di partecipanti diretti di soddisfare i requisiti in materia di margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 bis. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto dei seguenti aspetti: a) le modalità e le specificità con cui le controparti non finanziarie potrebbero accedere o accedono già ai servizi di compensazione, anche in qualità di partecipanti diretti all’interno di modelli sponsorizzati; b) la necessità di agevolare un accesso diretto prudenzialmente solido delle controparti non finanziarie ai servizi e alle attività di compensazione delle CCP; c) la necessità di garantire la proporzionalità; d) la necessità di assicurare una gestione efficace dei rischi. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 41) l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 Trasparenza 1.   Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti. Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni all’ESMA e alle autorità competenti. 2.   Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti. 3.   Le CCP comunicano all’ESMA, ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata. 4.   Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7. 5.   Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 6.   Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l’importo dell’ulteriore margine iniziale a livello di portafoglio che la CCP potrebbe richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, compresa una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti. 7.   Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli di calcolo dei margini iniziali da loro utilizzati, comprese le metodologie per eventuali maggiorazioni, in modo chiaro e trasparente. Le informazioni: a) spiegano chiaramente la concezione del modello di calcolo dei margini iniziali e il suo funzionamento, anche in condizioni di stress del mercato; b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello di calcolo dei margini iniziali e le circostanze in cui tali ipotesi non sono più valide; c) sono documentate. 8.   I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione forniscono ai loro clienti almeno quanto segue: a) informazioni sulle modalità di funzionamento dei modelli di marginazione della CCP; b) informazioni sulle situazioni e sulle condizioni che potrebbero far scattare le richieste di margini; c) informazioni sulle procedure utilizzate per stabilire l’importo che i clienti devono depositare; e d) una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi. Ai fini della lettera d), la simulazione dei requisiti in materia di margini comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione. I risultati di tale simulazione non sono vincolanti. Su richiesta di un partecipante diretto, la CCP fornisce senza indebito ritardo a tale partecipante diretto le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma del presente paragrafo, a meno che tali informazioni non siano già fornite a norma dei paragrafi da 1 a 7. Se il partecipante diretto o il cliente presta servizi di compensazione, trasmette tali informazioni ai propri clienti, se del caso. 9.   I partecipanti diretti della CCP e i clienti che forniscono servizi di compensazione informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all’applicazione delle procedure di gestione dell’inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell’articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento. 10.   L’ESMA, in consultazione con l’ABE e il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) i requisiti che lo strumento di simulazione deve soddisfare e il tipo di risultati da fornire a norma del paragrafo 6; b) le informazioni che le CCP devono fornire ai partecipanti diretti in merito alla trasparenza dei modelli di margine a norma del paragrafo 7; c) le informazioni che devono essere fornite dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano servizi di compensazione ai loro clienti a norma dei paragrafi 7 e 8; e d) i requisiti della simulazione dei margini da fornire ai clienti e il tipo di risultati da fornire a norma del paragrafo 8. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 42) all’articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente: «Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, e con l’obiettivo di facilitare la compensazione centrale da parte degli enti del settore pubblico, entro il 25 giugno 2026, l’ESMA emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare il metodo che le CCP autorizzate a norma dell’articolo 14 del presente regolamento devono utilizzare per il calcolo delle esposizioni e degli eventuali contributi alle risorse finanziarie delle CCP da parte degli enti del settore pubblico che partecipano a tali CCP, tenendo debitamente conto del mandato di tali enti.» ; 43) all’articolo 41, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano continuamente e rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni. 2.   Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall’autorità competente e soggetti a un parere del collegio di cui all’articolo 18 conformemente all’articolo 19 e a un parere dell’ESMA conformemente all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 ter. 3.   Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite. A tal fine le CCP prendono in considerazione, per quanto possibile, il potenziale impatto delle proprie riscossioni e dei propri pagamenti dei margini infragiornalieri sulla posizione di liquidità dei loro partecipanti e sulla resilienza delle CCP. La CCP non detiene, per quanto possibile, pagamenti dei margini di variazione infragiornalieri una volta riscossi tutti i pagamenti dovuti.» ; 44) all’articolo 44, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due soggetti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni e che sono partecipanti diretti o fornitori di liquidità, escluse le banche centrali.» ; 45) l’articolo 46 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le CCP accettano garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP possono, subordinatamente al soddisfacimento delle pertinenti condizioni, accettare garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, purché siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all’articolo 41. Le CCP fissano nel proprio regolamento operativo il livello minimo accettabile di copertura con garanzie reali delle garanzie da esse accettate e possono specificare che possono accettare garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali totalmente non garantite da garanzie reali. Le CCP possono accettare garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali solo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti che sono controparti non finanziarie o dei clienti dei partecipanti diretti, purché tali clienti siano controparti non finanziarie. Se sono fornite attività, garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali a una CCP, quest’ultima: a) tiene conto delle garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali nel calcolare la sua esposizione verso la banca, che è anche un partecipante diretto, che le emette; b) assoggetta le garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali non garantite da garanzie reali a limiti di concentrazione; c) applica adeguati scarti di garanzia al valore delle attività, delle garanzie pubbliche, delle garanzie di banche pubbliche e delle garanzie di banche commerciali, che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate o esercitate, a seconda dei casi; d) in sede di determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, tiene conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività; e) tiene conto della necessità di ridurre al minimo gli eventuali effetti prociclici di tali revisioni in sede di revisione del livello degli scarti di garanzia che applica alle attività e alle garanzie pubbliche, le garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali che accetta come garanzia reale.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE e previa consultazione del CERS e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) il tipo di garanzie reali che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali il contante, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite; b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’obiettivo di limitarne la prociclicità; e c) le pertinenti condizioni alle quali le garanzie pubbliche, le garanzie di banche pubbliche e le garanzie di banche commerciali possono essere accettate come garanzie reali a norma del paragrafo 1, compresi adeguati limiti di concentrazione, requisiti di qualità del credito e requisiti rigorosi in materia di rischio di correlazione sfavorevole per le garanzie di banche pubbliche e le garanzie di banche commerciali. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 46) l’articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto di tutti i clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato da tutti i clienti, e trasferisce tali attività e posizioni, a meno che tutti i clienti non si oppongano a tale trasferimento prima che venga concluso e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare tali attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con tali clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle norme operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.» ; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «8.   In caso di inadempimento di un partecipante diretto e se tale inadempimento comporta il trasferimento, integrale o parziale, delle attività e delle posizioni detenute dai clienti dal partecipante diretto inadempiente verso un altro partecipante diretto conformemente ai paragrafi 5 e 6, tale altro partecipante diretto può, per tre mesi dalla data di tale trasferimento, avvalersi del dovere di diligenza esercitato dal partecipante diretto inadempiente a norma del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849 al fine di conformarsi ai requisiti di tale direttiva. Se il partecipante diretto verso il quale è stato effettuato il trasferimento di attività e posizioni, di cui al primo comma del presente paragrafo, è soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, esso rispetta i requisiti patrimoniali per le esposizioni dei partecipanti diretti nei confronti dei clienti a norma di tale regolamento entro un periodo concordato con la propria autorità competente, che non supera i tre mesi dalla data di tale trasferimento.» ; 47) l’articolo 49 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 1 sexies sono sostituiti dai seguenti: «1.   La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’ESMA dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri. Qualora intenda adottare una modifica di un modello o di un parametro di cui al primo comma, la CCP procede in uno dei seguenti modi: a) se ritiene che la modifica prevista sia significativa ai sensi del paragrafo 1 decies, chiede la convalida della modifica secondo la procedura di cui al presente articolo; b) se ritiene che la modifica prevista non sia significativa ai sensi del paragrafo 1 decies del presente articolo, chiede la convalida della modifica secondo la procedura di cui all’articolo 49 bis. 1 bis.   Tutte le modifiche dei modelli e dei parametri non valutati a norma dell’articolo 49 bis sono valutate secondo la procedura di cui al presente articolo. I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa agli stessi, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 18 conformemente al presente articolo. L’ESMA provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP. 1 ter.   Qualora intenda adottare modifiche di un modello o di un parametro di cui al paragrafo 1, una CCP presenta una domanda di convalida per tali modifiche in formato elettronico tramite la banca dati centrale. Tale domanda è immediatamente condivisa con l’autorità competente della CCP, l’ESMA e il collegio di cui all’articolo 18. La CCP acclude alla propria domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare. Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, un avviso di ricevimento della stessa è inviato alla CCP tramite la banca dati centrale. 1 quater.   L’autorità competente della CCP e l’ESMA valutano ciascuna, entro 10 giorni lavorativi dall’avviso di ricevimento della domanda, se quest’ultima contiene i documenti necessari e se tali documenti contengono tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 5, lettera d). Se l’autorità competente della CCP o l’ESMA conclude che non sono stati presentati tutti i documenti o le informazioni necessari, l’autorità competente della CCP chiede alla CCP richiedente di presentare ulteriori documenti o informazioni che essa o l’ESMA ha identificato come mancanti, tramite la banca dati centrale. Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo può in tal caso essere prorogato di un massimo di 10 giorni lavorativi. La domanda è respinta se l’autorità competente della CCP o l’ESMA conclude che la CCP non ha ottemperato a tale richiesta e, in tal caso, l’autorità che ha concluso che la domanda è da respingere ne informa l’altra autorità. L’autorità competente della CCP informa la CCP delle decisioni di rigetto della domanda tramite la banca dati centrale, nonché dei documenti o delle informazioni che risultano mancanti. 1 quinquies.   Entro 40 giorni lavorativi dalla conclusione che tutti i documenti e le informazioni sono stati presentati conformemente al paragrafo 1 quater: a) l’autorità competente effettua una valutazione del rischio in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all’ESMA e al collegio di cui all’articolo 18; e b) l’ESMA effettua una valutazione del rischio in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all’autorità competente della CCP e al collegio di cui all’articolo 18. Durante il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente della CCP, l’ESMA o uno dei membri del collegio di cui all’articolo 18 possono, tramite la banca dati centrale, presentare quesiti direttamente alla CCP richiedente e chiederle informazioni complementari, e fissano un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere tali informazioni. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni di cui al primo comma, il collegio di cui all’articolo 18 adotta un parere a norma dell’articolo 19 e lo trasmette all’ESMA e all’autorità competente. Fatta salva l’adozione provvisoria di cui al paragrafo 1 octies, l’autorità competente e l’ESMA non adottano una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli o ai parametri fino a quando il collegio di cui all’articolo 18 non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l’abbia adottato entro il termine. 1 sexies.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del parere del collegio di cui all’articolo 18 o, se anteriore, dopo la scadenza del termine per la presentazione di tale parere, l’autorità competente della CCP e l’ESMA concedono o rifiutano la convalida, tenendo conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 quinquies, primo comma, del presente articolo, e di tale parere, e se ne informano reciprocamente per iscritto, accludendo una motivazione circostanziata della concessione o del rifiuto. Se l’autorità competente della CCP o l’ESMA non ha convalidato la modifica, la convalida è rifiutata. Se l’autorità competente della CCP e l’ESMA non concorda con il parere del collegio di cui all’articolo 18, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni. 1 septies.   L’autorità competente della CCP comunica alla CCP, entro il termine di cui al paragrafo 1 sexies, se le convalide sono state concesse o rifiutate e acclude una motivazione circostanziata. 1 octies.   La CCP non può adottare alcuna modifica significativa del modello o del parametro di cui al paragrafo 1 prima di ottenere la convalida da parte sia della propria autorità competente sia dell’ESMA. In deroga al primo comma, su richiesta della CCP, l’autorità competente, di concerto con l’ESMA, può consentire un’adozione provvisoria di una modifica significativa di un modello o parametro prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati. Tale modifica temporanea è consentita soltanto per un determinato periodo di tempo specificato congiuntamente dall’autorità competente della CCP e dall’ESMA. Trascorso tale periodo, la CCP non è autorizzata a utilizzare tale modifica fatto salvo il caso in cui sia stata convalidata a norma del presente articolo. 1 nonies.   Le modifiche dei parametri risultanti dall’applicazione di una metodologia che fa parte di un modello convalidato, dovute a fattori esterni o a un regolare esercizio di revisione o calibrazione, non sono considerate modifiche dei modelli e dei parametri ai fini del presente articolo e dell’articolo 49 bis. 1 decies.   Una modifica è considerata significativa se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) la modifica comporta una diminuzione o un aumento significativi del totale delle risorse finanziarie prefinanziate della CCP, compresi i requisiti in materia di margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse proprie dedicate di cui all’articolo 45, paragrafo 4; b) la struttura o gli elementi strutturali del modello di margine sono modificati; c) una componente del modello di margine, compreso un parametro del margine o una maggiorazione, è introdotta, rimossa o modificata in modo da comportare una diminuzione o un aumento significativi dei risultati del modello di margine a livello di CCP; d) la metodologia utilizzata per calcolare le compensazioni di portafoglio è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi dei requisiti totali in materia di margini per tali strumenti finanziari all’interno del portafoglio; e) la metodologia per definire e calibrare gli scenari delle prove di stress ai fini della determinazione del volume dei fondi di garanzia in caso di inadempimento della CCP e del volume dei singoli contributi dei partecipanti diretti a tali fondi è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi del volume dei fondi di garanzia in caso di inadempimento o di ogni singolo contributo a tali fondi; f) la metodologia applicata per valutare il rischio di liquidità è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento significativi del fabbisogno stimato di liquidità in qualsiasi valuta o del fabbisogno totale di liquidità; g) la metodologia applicata per determinare il rischio di concentrazione della CCP nei confronti di una singola controparte è modificata, in modo tale che l’esposizione complessiva della CCP nei confronti di tale controparte diminuisca o aumenti significativamente; h) la metodologia applicata per valutare le garanzie reali o calibrare gli scarti di una garanzia reale è modificata in maniera tale che il valore totale delle garanzie reali diminuisca o aumenti in modo significativo; i) la modifica può avere un effetto sostanziale sul rischio complessivo della CCP.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) che cosa costituisce un aumento o una diminuzione significativi ai fini del paragrafo 1 decies, lettere a) e da c) a h); b) gli elementi da prendere in considerazione nel valutare se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1 decies; c) altre modifiche dei modelli che possono essere considerate già coperte dal modello approvato e che pertanto non sono considerate una modifica del modello e non sono soggette alle procedure di cui al presente articolo o all’articolo 49 bis; e d) gli elenchi dei documenti necessari che corredano la domanda di convalida ai sensi del paragrafo 1 ter del presente articolo e dell’articolo 49 bis, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. I documenti e il livello di informazioni necessari sono proporzionati al tipo di convalida del modello, ma contengono dettagli sufficienti a garantire un’adeguata analisi della modifica. Ai fini del primo comma, lettera a), l’ESMA può fissare valori diversi per i diversi punti del paragrafo 1 decies. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato elettronico della domanda da presentare alla banca dati centrale per la convalida di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo e all’articolo 49 bis. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il del 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 48) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 49 bis Procedura accelerata per modifiche non significative dei modelli e dei parametri di una CCP 1.   Se ritiene che una modifica di un modello o di un parametro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, che intende adottare non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 decies di tale articolo, la CCP può chiedere che la domanda di convalida della modifica sia soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo. 2.   La procedura accelerata si applica a una proposta di modifica di un modello o di un parametro se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la CCP ha chiesto la convalida di una modifica da valutare a norma del presente articolo; e b) l’autorità competente della CCP e l’ESMA hanno concluso ciascuna che la modifica proposta non è significativa ai sensi del paragrafo 4. 3.   La CCP presenta la domanda, compresi tutti i documenti e le informazioni necessari a norma dell’articolo 49, paragrafo 5, lettera d), in formato elettronico tramite la banca dati centrale. La CCP fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare il motivo per cui la modifica proposta deve essere considerata non significativa e può pertanto essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo. Un avviso di ricevimento della domanda è inviato alla CCP tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa. 4.   L’autorità competente della CCP e l’ESMA decidono ciascuna, entro 10 giorni lavorativi dall’avviso di ricevimento della domanda, se la modifica proposta è significativa o meno. 5.   Qualora, conformemente al paragrafo 4, l’autorità competente della CCP o l’ESMA abbiano deciso che la modifica è significativa, se ne informano reciprocamente per iscritto e la domanda di convalida della modifica non è soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo. L’autorità competente della CCP informa la CCP richiedente tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dalla decisione adottata a norma del paragrafo 4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la CCP ritira la domanda o la integra per soddisfare i requisiti per la domanda di cui all’articolo 49. 6.   Qualora, conformemente al paragrafo 4, l’autorità competente della CCP e l’ESMA abbiano deciso che la modifica non è significativa, ciascuna di esse, entro tre giorni lavorativi da tale decisione: a) concede la convalida, se la CCP è conforme al presente regolamento, o la rifiuta, se la CCP non rispetta il presente regolamento; e b) si comunicano reciprocamente per iscritto, fornendo una spiegazione circostanziata, se la convalida è stata concessa o rifiutata. Se una di esse non ha concesso la convalida del modello, la convalida è rifiutata. 7.   L’autorità competente della CCP comunica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni a norma del paragrafo 6, se la convalida è stata concessa o rifiutata.» ; 49) l’articolo 54 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli accordi di interoperabilità, o qualsiasi modifica sostanziale di un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, sono soggetti all’approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Le autorità competenti delle CCP chiedono il parere dell’ESMA, conformemente all’articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e del collegio di cui all’articolo 18, conformemente all’articolo 19, emessi conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 ter.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro il 25 giugno 2026, l’ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC. 5.   L’ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC e del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti delle CCP per gestire adeguatamente i rischi derivanti dagli accordi di interoperabilità. A tal fine, l’ESMA tiene conto degli orientamenti emanati a norma del paragrafo 4 e valuta se le disposizioni ivi contenute siano adeguate nel caso di accordi di interoperabilità che coprano tutti i tipi di prodotti o contratti, compresi i contratti derivati e gli strumenti non finanziari. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.» ; 50) all’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «t) le autorità nazionali incaricate cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale.» ; 51) l’articolo 82 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 3 bis, all’articolo 7 bis, paragrafo 7, all’articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70 o all’articolo 72, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 24 dicembre 2024. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 3 bis, all’articolo 7 bis, paragrafo 7, all’articolo 11, paragrafi 3 bis e 12 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70 e all’articolo 72, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 5, dell’, paragrafo 3 bis, dell’articolo 7 bis, paragrafo 7, dell’articolo 11, paragrafi 3 bis e paragrafo 12 bis, dell’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, dell’articolo 25 decies, paragrafo 7, dell’articolo 25 sexdecies, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70 e dell’articolo 72, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 52) l’articolo 85 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 25 dicembre 2029 la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 4 è soppresso; d) il paragrafo 7 è soppresso; e) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «7.   Entro il 25 dicembre 2026 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione sulla possibilità e sulla fattibilità di imporre la separazione contabile nella catena di compensazione delle controparti finanziarie e non finanziarie. Tale relazione è corredata di un’analisi costi-benefici. 8.   Entro il 25 dicembre 2026, l’ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’adeguatezza e sulle implicazioni dell’estensione della definizione di CCP di cui all’, punto 1), del presente regolamento ad altri mercati al di là dei mercati finanziari, come i mercati delle materie prime, compresi i mercati dell’energia all’ingrosso, o i mercati delle cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 9.   Entro il 25 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le condizioni di parità e le considerazioni sulla stabilità finanziaria in relazione all’accesso generalizzato delle banche centrali alle CCP dell’Unione senza la condizione di mantenere una licenza bancaria. In tale contesto, la Commissione prende altresì in considerazione la situazione delle giurisdizioni dei paesi terzi. 10.   Entro il 25 dicembre 2027, l’ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attività complessiva relativa alle operazioni su derivati delle controparti finanziarie e non finanziarie soggette al presente regolamento, fornendo, tra l’altro, le seguenti informazioni su tali controparti, distinguendo a seconda della loro natura finanziaria o non finanziaria: a) i potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione che possono derivare da quel tipo di attività; b) le posizioni in derivati negoziati fuori borsa su merci superiori a 1 miliardo di EUR, specificando l’importo esatto delle posizioni in questione; c) il volume totale dei contratti derivati energetici negoziati, distinguendo ove pertinente tra quelli che sono utilizzati per finalità di copertura e quelli che non lo sono; d) il volume totale dei contratti derivati agricoli negoziati, distinguendo ove pertinente tra i contratti derivati agricoli negoziati che sono utilizzati per finalità di copertura e quelli che non lo sono; e) la quota dei contratti derivati energetici o agricoli negoziati in borsa e fuori borsa che sono regolati fisicamente rispetto al volume totale dei contratti derivati energetici o dei contratti derivati agricoli negoziati. 11.   Entro il 25 dicembre 2026, l’ESMA, in cooperazione con il CERS, presenta una relazione alla Commissione. La relazione: a) definisce in dettaglio il concetto di prociclicità nel contesto dell’articolo 41 per i margini richiesti da una CCP e dell’articolo 46 per gli scarti di garanzia applicati alle garanzie reali detenute da una CCP; b) valuta in che modo le disposizioni antiprociclicità del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (*6) siano state applicate nel corso degli anni e se siano necessarie ulteriori misure per migliorare l’uso degli strumenti antiprociclicità; c) informa in merito al modo in cui gli strumenti antiprociclicità potrebbero determinare o meno aumenti dei margini superiori a quelli che si avrebbero senza l’applicazione di tali strumenti, tenendo conto delle potenziali maggiorazioni o compensazioni che una CCP è autorizzata ad applicare a norma del presente regolamento. Nell’elaborare la relazione, l’ESMA valuta anche le norme applicabili alle CCP di paesi terzi e le pratiche delle stesse, nonché gli sviluppi internazionali in materia di prociclicità. 12.   Entro il 25 dicembre 2027 l’ESMA, in stretta cooperazione con il CERS e il meccanismo di monitoraggio congiunto, valuta come siano stati applicati gli articoli 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 49 e 49 bis. In particolare, tale valutazione accerta: a) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) abbiano prodotto l’effetto desiderato in termini di maggiore competitività delle CCP dell’Unione e di riduzione degli oneri normativi gravanti sulle stesse; b) se le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 abbiano ridotto i tempi di commercializzazione per i nuovi servizi e prodotti di compensazione senza incidere negativamente sul rischio per le CCP, i loro partecipanti diretti o i loro clienti; c) se l’introduzione della possibilità per le CCP di attuare direttamente le modifiche di cui all’articolo 15 bis abbia inciso negativamente sul loro profilo di rischio o abbia aumentato i rischi generali per la stabilità finanziaria dell’Unione, e se tale possibilità debba essere modificata. L’ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’esito di tale valutazione. 13.   Entro il 25 dicembre 2026 l’ESMA presenta una relazione alla Commissione in cui accerta se le modifiche all’articolo 9 introdotte dal regolamento (UE) 2024/2987 abbiano determinato un miglioramento sufficientemente chiaro nell’esecuzione dei compiti dell’ESMA e se abbiano avuto un impatto negativo eccessivo sui partecipanti al mercato. Tale relazione è corredata di un’analisi costi-benefici. 14.   Entro il 25 dicembre 2028, l’ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione, in cooperazione con il CERS, valuta se: a) i servizi PTRR debbano essere considerati di rilevanza sistemica; b) la fornitura di servizi PTRR da parte dei fornitori di servizi PTRR abbia comportato un aumento del rischio per l’ecosistema finanziario dell’Unione; e c) l’esenzione abbia comportato un’elusione dell’obbligo di compensazione di cui all’. Entro 18 mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sugli aspetti presentati dall’ESMA nella sua relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte. (*5)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40)." (*6)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41)." (*7)  Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l’efficienza dei mercati della compensazione dell’Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).»;" 53) all’articolo 89 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «10.   Se una CCP è un partecipante diretto o un cliente di un’altra CCP, o ha concluso accordi di compensazione indiretti, prima del 24 dicembre 2024, essa diventa soggetta all’articolo 26, paragrafo 1, il 25 dicembre 2026. In deroga all’articolo 37, paragrafo 1, una CCP può consentire ad altre CCP o sistemi di compensazione che erano, direttamente o indirettamente, suoi partecipanti diretti a decorrere dal 31 dicembre 2023 di rimanere tali fino al 25 dicembre 2026 al più tardi. 11.   Fino al 25 dicembre 2025 o a 30 giorni dopo l’annuncio di cui all’articolo 17 quater, paragrafo 1, secondo comma, se anteriore, lo scambio di informazioni, la presentazione delle informazioni e della documentazione e le notifiche che sono necessari per utilizzare la banca dati centrale sono effettuati ricorrendo a modalità alternative. 12.   Una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 che ha concluso un accordo di interoperabilità relativo a strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, e a strumenti del mercato monetario con un’altra CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 o con una CCP di un paese terzo riconosciuta a norma dell’articolo 25 prima del 24 dicembre 2024 chiede l’approvazione della propria autorità competente conformemente all’articolo 54 prima del 25 dicembre 2026. Un accordo di interoperabilità concluso tra una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 e una CCP non autorizzata a norma dell’articolo 14 o non riconosciuta a norma dell’articolo 25 viene interrotto prima del 25 giugno 2025. Se la CCP con cui è stato concluso l’accordo di interoperabilità diventa autorizzata a norma dell’articolo 14 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 prima del 25 giugno 2025, le CCP aderenti all’accordo di interoperabilità chiedono l’approvazione delle rispettive autorità competenti conformemente all’articolo 54 prima del 25 giugno 2027. 13.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, commi quarto e quinto, e all’articolo 11, paragrafo 12 bis, fino a quando l’ABE non avrà annunciato pubblicamente di aver istituito la sua funzione centrale di convalida, la convalida dei modelli pro forma è effettuata dalle autorità competenti.» ; 54) L’articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Personale e risorse dell’ESMA Entro il 25 dicembre 2027, l’ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;» 55) l’allegato III è così modificato: a) la sezione II è così modificata: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili, oppure allorché diventano partecipanti diretti, clienti, o istituiscono accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso un’altra CCP, a meno che tali attività di compensazione non siano svolte nell’ambito di un accordo di interoperabilità di cui al titolo V o della conduzione delle proprie politiche di investimento ai sensi dell’articolo 47;» ; ii) la lettera a ter) è sostituita dalla seguente: «a ter) le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie sufficienti e della capacità operativa necessarie per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, oppure non dispongono di criteri di ammissione che garantiscano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;» ; iii) è inserita la lettera seguente: «a ter bis) le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 1 bis, allorché accettano controparti non finanziarie come partecipanti diretti se tali controparti non hanno dimostrato in che modo intendono soddisfare i requisiti in materia di margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, o allorché non rivedono le modalità stabilite per controllare che sia soddisfatta la condizione per l’intervento di tali controparti non finanziarie in qualità di partecipanti diretti;» ; b) la sezione III è così modificata: i) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera, oppure allorché omettono di controllare continuamente e rivedere il livello dei margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato, tenendo conto di eventuali effetti prociclici;» ; ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite, o allorché detengono pagamenti di margini di variazione infragiornalieri una volta riscossi tutti i pagamenti dovuti, anziché trasferirli, ove possibile;» ; iii) è inserita la lettera seguente: «o bis) le CCP di classe 2 violano l’articolo 45 bis, paragrafo 1, allorché intraprendono una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo se l’ESMA ha chiesto alla CCP di astenersi dall’intraprendere tali azioni per un periodo specificato dall’ESMA;» ; iv) è inserita la lettera seguente: «p bis) le CCP di classe 2 violano l’articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, se tali garanzie non sono disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all’articolo 41, o allorché non fissano, nel loro regolamento operativo, il livello minimo accettabile di copertura con garanzie reali delle garanzie che accettano, o allorché accettano garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali a copertura di esposizioni diverse dalle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti che sono controparti non finanziarie o dei clienti dei partecipanti diretti, a condizione che tali clienti dei partecipanti diretti siano controparti non finanziarie, oppure, qualora alla CCP siano fornite garanzie pubbliche, garanzie di banche pubbliche o garanzie di banche commerciali, allorché non rispettano i requisiti di cui al terzo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo;» ; v) la lettera a decies) è sostituita dalla seguente: «a decies) le CCP di classe 2 violano l’articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità, o apportano una modifica sostanziale a un accordo di interoperabilità approvato a norma del titolo V, senza l’approvazione preliminare dell’ESMA;» ; c) la sezione IV è così modificata: i) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consenta loro di determinare l’importo dell’ulteriore margine iniziale a livello di portafoglio, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, compresa una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali potrebbero essere soggetti in scenari diversi, o allorché non rendono tale strumento accessibile in condizioni di sicurezza;» ; ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti, in modo chiaro e trasparente, le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo;» ; iii) è inserita la lettera seguente: «h bis) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 8, allorché non forniscono, o forniscono con un ritardo significativo, in risposta a una richiesta di un partecipante diretto, le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma di tale paragrafo, se tali informazioni non sono già state fornite.» ; d) la sezione V è così modificata: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le CCP di classe 2 o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera c);» ; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le CCP di classe 2 violano l’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera e), allorché non soddisfano la richiesta da parte dell’ESMA di documentazione del traffico telefonico e del traffico dati;».
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