Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1131

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1131 Il regolamento (UE) 2017/1131 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «24) “CCP”: una CCP ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). (*8)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" 2) all’articolo 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la liquidità ricevuta dall’FCM nel quadro dell’operazione di vendita con patto di riacquisto non compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non supera il 10 % delle sue attività; d bis) la liquidità ricevuta dall’FCM nel quadro dell’operazione di vendita con patto di riacquisto compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non supera il 15 % delle sue attività;» ; 3) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte di un FCM determinata da operazioni in derivati che rispettano le condizioni di cui all’articolo 13 e che non sono compensate a livello centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non supera il 5 % delle attività dell’FCM.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte dell’FCM nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita che non sono compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non supera il 15 % delle attività dell’FCM. Se un’operazione di acquisto con patto di rivendita è compensata a livello centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento, la liquidità ricevuta dall’FCM nell’ambito di ciascuna operazione di acquisto con patto di rivendita non supera il 15 % delle attività dell’FCM.» ; c) al paragrafo 6, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) strumenti finanziari derivati non compensati a livello centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento che comportano un’esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.».
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