Art. 6

Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

In vigore dal 31 ott 2024
Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente informazioni sui loro meccanismi di controllo interno, politiche e procedure volti a conformarsi alle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e sul quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, compresi tutti gli elementi seguenti: a) la valutazione, da parte del richiedente, dei rischi intrinseci e residui di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati alla sua attività, compresi i rischi relativi a quanto segue: i) la clientela del richiedente; ii) i servizi forniti, iii) i canali di distribuzione utilizzati; iv) le aree geografiche di attività; b) le misure che il richiedente ha adottato o adotterà per prevenire i rischi individuati e rispettare gli obblighi applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresi il processo di valutazione del rischio del richiedente, le politiche e procedure per conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e le politiche e procedure per individuare e segnalare operazioni o attività sospette; c) informazioni dettagliate sulla misura in cui tali meccanismi di controllo interno, politiche e procedure sono adeguati e proporzionati alla portata, alla natura e al rischio intrinseco di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, alla gamma di servizi per le cripto-attività prestati e alla complessità del modello aziendale e sul modo in cui tali meccanismi, politiche e procedure garantiscono la conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e al regolamento (UE) 2023/1113; d) l’identità della persona incaricata di garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la prova delle sue conoscenze, competenze ed esperienza; e) le disposizioni e le risorse umane e finanziarie che garantiscono che il personale del richiedente sia adeguatamente formato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (indicazioni annuali) e su specifici rischi connessi alle cripto-attività; f) una copia delle politiche, delle procedure e dei sistemi del richiedente per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; g) la frequenza della valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia di tali meccanismi di controllo interno, politiche e procedure e la persona o la funzione responsabile di tale valutazione.
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Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/305) — Testo vigente | Portale Normativo