Art. 4
Informazioni sui dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno e sui conflitti di interesse
In vigore dal 31 ott 2024
Informazioni sui dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno e sui conflitti di interesse
1. Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettere f) e i), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti sui loro dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno:
a)
una descrizione dettagliata della struttura organizzativa del richiedente, se del caso comprensiva del gruppo, compresa l’indicazione della ripartizione dei compiti e dei poteri, delle pertinenti linee di segnalazione e dei dispositivi di controllo interno attuati, unitamente a un organigramma;
b)
i dati personali dei responsabili delle funzioni interne (funzioni di gestione, di vigilanza e di controllo interno), compresi la loro sede e un curriculum vitae che indichi l’istruzione, la formazione professionale e l’esperienza professionale pertinenti e una descrizione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza necessarie per l’adempimento delle responsabilità attribuite ai responsabili delle funzioni interne;
c)
le politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2023/1114 a norma dell’articolo 68, paragrafo 4, di tale regolamento e una descrizione dettagliata delle disposizioni atte a garantire che il personale interessato sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto adempimento delle proprie responsabilità, compresa una descrizione dettagliata delle procedure che consentono al personale del richiedente di segnalare violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all’articolo 116 di tale regolamento;
d)
una descrizione dettagliata delle modalità di tenuta delle registrazioni dell’attività e dell’organizzazione interna del richiedente conformemente all’articolo 68, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le modalità di tenuta delle registrazioni del richiedente a norma del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114;
e)
le disposizioni che consentono all’organo di amministrazione di valutare e riesaminare periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi al titolo V, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114 a norma dell’articolo 68, paragrafo 6, di tale regolamento, compresi tutti gli elementi seguenti:
i)
l’individuazione delle funzioni di controllo interno incaricate di monitorare tali politiche e procedure, nonché l’ambito delle loro responsabilità e le loro linee di segnalazione all’organo di amministrazione del richiedente;
ii)
l’indicazione della periodicità delle segnalazioni delle funzioni di controllo interno all’organo di amministrazione del richiedente in merito all’efficacia di tali politiche e procedure;
iii)
una spiegazione che specifichi:
1)
il modo in cui il richiedente garantisce che le funzioni di controllo interno operino in modo indipendente e separato dalle funzioni da esse controllate;
2)
se le funzioni di controllo interno hanno accesso alle risorse e alle informazioni necessarie;
3)
se tali funzioni di controllo interno possono riferire direttamente all’organo di amministrazione del richiedente almeno una volta all’anno e su base ad hoc, anche qualora rilevino un rischio significativo di mancato rispetto da parte del richiedente degli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2023/1114;
iv)
una descrizione dei sistemi TIC, delle tutele e dei controlli messi in atto per monitorare le attività del richiedente e per conformarsi al titolo V, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114, compresi i sistemi di back-up, nonché i sistemi TIC e i controlli dei rischi, se non previsti a norma dell’ del presente regolamento;
f)
se del caso, una descrizione delle modalità messe in atto per prevenire e individuare gli abusi di mercato conformemente all’articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114;
g)
se il richiedente ha nominato o intende nominare revisori esterni e, in tal caso, il loro nome e i loro recapiti, se disponibili;
h)
le politiche e procedure contabili in base alle quali il richiedente registrerà e comunicherà le proprie informazioni finanziarie, comprese le date di inizio e di fine dell’esercizio contabile applicato.
2. A norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2023/1114, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse, i richiedenti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti sulla gestione dei conflitti di interesse:
a)
una copia della politica del richiedente in materia di conflitti di interessi, unitamente a una descrizione del modo in cui tale politica:
i)
garantisce che il richiedente individui, prevenga e gestisca i conflitti di interesse conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e comunichi i conflitti di interesse conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, di tale regolamento;
ii)
è commisurata alla portata, alla natura e alla gamma dei servizi per le cripto-attività che il richiedente intende prestare e delle altre attività del gruppo a cui il richiedente appartiene;
iii)
garantisce che le politiche, le procedure e le disposizioni in materia di remunerazione non creino conflitti di interesse;
b)
in che modo la politica del richiedente in materia di conflitti di interesse garantisce la conformità con il regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le informazioni sui sistemi e sulle modalità messi in atto dal richiedente per:
i)
monitorare, valutare, riesaminare l’efficacia della sua politica in materia di conflitti di interesse e porre rimedio a eventuali carenze;
ii)
registrare i casi di conflitti di interesse, compresi la relativa identificazione e valutazione, i rimedi adottati e se il caso è stato comunicato al cliente.
Storico versioni
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