Art. 5
Piano di continuità operativa
In vigore dal 31 ott 2024
Piano di continuità operativa
1. Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti presentano all’autorità competente una descrizione dettagliata del piano di continuità operativa, comprese le misure da adottare per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività del richiedente.
2. La descrizione di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti:
a)
informazioni dettagliate che dimostrino che il piano di continuità operativa è adeguato e che sono state adottate disposizioni per mantenere e testare periodicamente tale piano;
b)
per quanto riguarda le funzioni essenziali o importanti supportate da prestatori di servizi terzi, informazioni sul modo in cui è garantita la continuità operativa nel caso in cui la qualità della prestazione di tali funzioni peggiori a un livello inaccettabile o venga meno;
c)
informazioni sul modo in cui è garantita la continuità operativa in caso di decesso di una persona chiave e, se del caso, sui rischi politici nella giurisdizione del prestatore di servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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