Art. 8
Informazioni relative agli azionisti o ai soci con partecipazione qualificata
In vigore dal 31 ott 2024
Informazioni relative agli azionisti o ai soci con partecipazione qualificata
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
un organigramma dettagliato della struttura delle partecipazioni del richiedente, compresi la ripartizione del suo capitale e dei suoi diritti di voto e i nomi degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate;
b)
per ciascun azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata diretta o indiretta nel richiedente, le informazioni e i documenti di cui agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2025/414 (8), a seconda dei casi;
c)
l’identità di ciascun membro dell’organo di amministrazione che dirigerà l’attività del richiedente e sarà designato da tale azionista o socio con partecipazioni qualificate o a seguito di una nomina da parte di quest’ultimo;
d)
per ciascun azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata diretta o indiretta nel richiedente, informazioni sul numero e sul tipo di azioni o altre partecipazioni sottoscritte, sul loro valore nominale, su eventuali premi pagati o da pagare, su eventuali diritti di garanzia o gravami, compresa l’identità delle parti garantite;
e)
le informazioni di cui all’, lettere b), d) ed e), e all’ del regolamento delegato (UE) della Commissione 2025/414.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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