Art. 7
Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti
In vigore dal 31 ott 2024
Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti
1. Il presidente del collegio gestisce un elenco di recapiti dei membri del collegio, con i relativi dati di contatto completi, e lo comunica ai membri del collegio.
2. I membri del collegio comunicano i loro dati di contatto al presidente del collegio e lo informano in merito a qualsiasi modifica di tali dati senza indebito ritardo.
3. Qualsiasi versione aggiornata dell’elenco dei recapiti è comunicata dal presidente del collegio ai membri dello stesso senza indebito ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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