Art. 7 · Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti

Art. 7

Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti

In vigore dal 31 ott 2024
Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti 1.   Il presidente del collegio gestisce un elenco di recapiti dei membri del collegio, con i relativi dati di contatto completi, e lo comunica ai membri del collegio. 2.   I membri del collegio comunicano i loro dati di contatto al presidente del collegio e lo informano in merito a qualsiasi modifica di tali dati senza indebito ritardo. 3.   Qualsiasi versione aggiornata dell’elenco dei recapiti è comunicata dal presidente del collegio ai membri dello stesso senza indebito ritardo.
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