Art. 8

Aspetti operativi delle riunioni del collegio

In vigore dal 31 ott 2024
Aspetti operativi delle riunioni del collegio 1.   Il presidente del collegio stabilisce la frequenza delle riunioni del collegio tenendo conto dei compiti di quest’ultimo stabiliti all’articolo 120 del regolamento (UE) 2023/1114 e delle potenziali richieste dei membri del collegio. 2.   Il presidente del collegio convoca almeno una riunione del collegio all’anno. Il presidente del collegio decide se una riunione è convocata in presenza o in formato virtuale, sulla base degli obiettivi che detto presidente fissa per la riunione in questione. 3.   I membri del collegio possono chiedere al presidente del collegio di tenere una riunione del collegio. Il presidente del collegio motiva l’eventuale respingimento di tale richiesta. 4.   Il presidente del collegio trasmette l’ordine del giorno proposto per la riunione del collegio a tutti i membri del collegio e li invita a proporre eventuali ulteriori punti all’ordine del giorno. Il presidente del collegio tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri per i punti dell’ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato inserimento nell’ordine del giorno. 5.   I membri del collegio impegnati in un’attività o una riunione particolare del collegio si scambiano con sufficiente anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro per consentire a tutti i partecipanti alla riunione o all’attività specifica di contribuire attivamente alle discussioni in questione.
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Aspetti operativi delle riunioni del collegio (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/297) — Testo vigente | Portale Normativo