Art. 10
Affidamento di compiti tra i membri del collegio
In vigore dal 31 ott 2024
Affidamento di compiti tra i membri del collegio
1. I membri del collegio procedono a uno scambio di punti di vista in merito a un eventuale affidamento volontario di compiti tra loro a norma dell’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. L’affidamento dei compiti di cui al paragrafo 1 può contemplare altresì la totalità o una parte dei compiti di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114.
3. L’accordo di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 specifica una descrizione degli accordi sull’affidamento di compiti di cui al paragrafo 1, laddove pertinente.
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