Art. 5

Conclusione dell’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 31 ott 2024
Conclusione dell’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 1.   L’ABE comunica la propria proposta di accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 ai membri del collegio determinati conformemente all’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento, invitandoli a esprimere le loro osservazioni entro 10 giorni di calendario. 2.   Ai fini della finalizzazione dell’accordo scritto di cui al paragrafo 1, l’ABE tiene conto delle osservazioni e delle riserve espresse dai membri del collegio. L’ABE motiva la mancata integrazione nell’accordo scritto di tali osservazioni o riserve. 3.   Una volta finalizzato l’accordo scritto di cui al paragrafo 1, l’ABE comunica gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione ai membri del collegio.
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Conclusione dell’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 (Art. 5 Regolamento (UE) 2025/297) — Testo vigente | Portale Normativo