Art. 4
Rivalutazione della composizione del collegio
In vigore dal 31 ott 2024
Rivalutazione della composizione del collegio
1. L’ABE rivaluta almeno ogni due anni quali autorità competenti siano idonee a essere membri del collegio a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e l), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Ai fini della rivalutazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente che è membro del collegio a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114 fornisce all’ABE, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie per valutare se tali autorità continuino a essere membri idonei del collegio sulla base dei criteri di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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