Art. 29

Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche 1.   A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. 2.   La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafi 1 e 2, se del caso, e se è conforme all’, paragrafo 4. 3.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:26:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche (Art. 29 Regolamento (UE) 2025/26) — Testo vigente | Portale Normativo