Art. 29 · Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche

Art. 29

Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche

In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche 1.   A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento. 2.   La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafi 1 e 2, se del caso, e se è conforme all’, paragrafo 4. 3.   Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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