Art. 29
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche
In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle domande di approvazione di modifiche
1. A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che la domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento.
2. La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafi 1 e 2, se del caso, e se è conforme all’, paragrafo 4.
3. Una domanda presentata correttamente tramite il sistema digitale della Commissione di cui all’ è considerata conforme ai requisiti del controllo formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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