Art. 28

Domande di approvazione di modifiche di un disciplinare

In vigore dal 30 ott 2024
Domande di approvazione di modifiche di un disciplinare 1.   La domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare di cui all’articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica; b) le voci del disciplinare relativa alla questione oggetto della modifica; c) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte; d) il disciplinare consolidato, nella versione modificata; e) nel caso di una domanda presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143. 2.   La Commissione riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda: a) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori richiedente nella fase a livello di Unione della procedura di approvazione di una modifica del disciplinare; b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori che ha avviato la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica del disciplinare; c) l’eventuale documentazione di accompagnamento di cui all’. 3.   Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi o i gruppi richiedenti stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono la coerenza tra la domanda di approvazione della modifica e il disciplinare consolidato e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella domanda di approvazione di una modifica corrispondono alle modifiche effettivamente apportate al disciplinare. Qualora dopo l’approvazione di una modifica si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza. 4.   La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato XIII del presente regolamento. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nel sistema digitale. 5.   Ai fini dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 4, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare.
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