Art. 26

Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda

In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda 1.   Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro ritiene che siano apportate modifiche sostanziali al disciplinare, incidendo in tal modo su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione condotta a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono oggetto di un’ulteriore procedura di opposizione. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del disciplinare sia comunicata alla Commissione. 2.   Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda presentata da un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.
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