Art. 26 · Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda

Art. 26

Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda

In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche del disciplinare nel corso della procedura di domanda 1.   Se, a seguito degli scambi tra la Commissione e lo Stato membro interessato di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro ritiene che siano apportate modifiche sostanziali al disciplinare, incidendo in tal modo su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione condotta a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, tali modifiche sono oggetto di un’ulteriore procedura di opposizione. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del disciplinare sia comunicata alla Commissione. 2.   Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare per una domanda presentata da un paese terzo, il richiedente del paese terzo aggiorna il disciplinare e comunica tali modifiche alla Commissione.
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