Art. 16

Importo dovuto agli Stati membri

In vigore dal 25 ott 2024
Importo dovuto agli Stati membri 1.   L'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissato a 636 EUR per scheda aziendale. 2.   Se le soglie dell'80 % di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non sono soddisfatte né a livello di circoscrizione RISA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello dello Stato membro.
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