Art. 19
Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
In vigore dal 25 ott 2024
Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
1. I dati sono trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all' del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009. Il modello per la presentazione dei dati è definito nell'allegato XI del presente regolamento.
2. La Commissione informa gli organi di collegamento delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 in sede di comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.
3. I dati relativi all'esercizio di riferimento N sono trasmessi alla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno N+2.
4. Il primo anno di trasmissione dei dati è il 2027 in relazione all'esercizio di riferimento 2025. Tuttavia gli organi di collegamento possono trasmettere dati in relazione a esercizi di riferimento precedenti. La Commissione può esentare gli organi di collegamento dalla trasmissione dei dati per un determinato esercizio di riferimento su richiesta motivata presentata alla Commissione entro il 31 ottobre dell'esercizio di riferimento N+1.
5. I dati si considerano trasmessi alla Commissione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
i dati di cui all' sono stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b)
sono stati eseguiti i relativi controlli informatizzati; e
(c)
l'organo di collegamento ha confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato.
6. Gli organi di collegamento forniscono i dati contenuti nella serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Gli organi di collegamento non hanno l'obbligo di garantire la piena coerenza di tale serie di dati con i dati RISA trasmessi alla Commissione.
Storico versioni
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