Art. 17

Importo dovuto agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027

In vigore dal 25 ott 2024
Importo dovuto agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027 1.   In deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027 l'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 corrisponde agli importi massimi di cui all'allegato X del presente regolamento. Tale importo è: (a) un importo stabilito in base alla necessità di trasmettere i dati di cui alle tabelle da A a M dell'allegato VIII del presente regolamento ("dati RICA"), ad eccezione delle variabili di cui all'allegato IX del presente regolamento; (b) un importo stabilito in base alla necessità di migliorare la tempistica, i processi, i sistemi e le procedure di trasmissione dei dati e la qualità complessiva delle schede aziendali; (c) un importo stabilito in base alla necessità di trasmettere tutti i dati RISA, ad eccezione dei dati RICA, nel rispetto delle esenzioni di cui all'allegato IX del presente regolamento. 2.   Se, per uno Stato membro, il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate entro il termine di cui all' è inferiore al numero massimo di aziende contabili stabilito per tale Stato membro nell'allegato II, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono ridotti proporzionalmente. Tuttavia, conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009, se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all'80 % delle aziende contabili stabilite all'allegato II del presente regolamento, è applicata una riduzione agli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo. 3.   Per quanto riguarda i dati RISA, fatta eccezione per i dati RICA esistenti, come stabilito al paragrafo 1, lettera c), se uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella incompleta, tale scheda aziendale si considera, in deroga all', paragrafo 2, debitamente compilata. Tuttavia l'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è ridotto di 21 EUR per tabella incompleta, tenendo conto delle esenzioni di cui all'allegato IX. 4.   Per quanto riguarda i dati RICA di cui al paragrafo 1, lettera a), se uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella incompleta, l'importo dovuto per la scheda aziendale contenente la tabella incompleta non sarà assegnato. 5.   Se, per l'esercizio di riferimento 2025 o 2026, uno Stato membro fornisce, all'interno di una scheda aziendale, una tabella contenente dati che sono necessari solo per l'esercizio di riferimento 2027 conformemente all'allegato IX, allo Stato membro è versato un importo aggiuntivo di 21 EUR per ciascuna tabella consegnata in anticipo. Gli importi annui massimi per la trasmissione anticipata dei dati da trasmettere in conformità dell'allegato IX per l'esercizio di riferimento 2027 sono stabiliti nell'allegato X sotto l'intestazione "Riserva per trasmissione anticipata dei dati". Se l'importo totale derivante dall'applicazione del primo comma del presente paragrafo è superiore all'importo massimo della riserva per trasmissione anticipata dei dati di cui all'allegato X, l'importo per tabella è ridotto proporzionalmente in modo che l'importo totale non superi l'importo annuo massimo di cui all'allegato IX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2746:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo