Art. 14
Numero di schede aziendali ammissibili al pagamento
In vigore dal 25 ott 2024
Numero di schede aziendali ammissibili al pagamento
1. Il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, che sono ammissibili al pagamento dell'importo erogabile a ciascuno Stato membro non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.
2. Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione RISA, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione RISA ammissibili al pagamento può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione RISA in questione nell'allegato II, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro considerato non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell'allegato II.
Tuttavia le schede aziendali provenienti da una circoscrizione RISA con un numero di schede aziendali trasmesse superiore a quello stabilito per tale circoscrizione RISA nell'allegato II non sono considerate ammissibili al pagamento in una circoscrizione RISA per la quale lo Stato membro presenta meno dell'80 % del numero di aziende contabili richiesto.
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