Art. 12

Proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche

In vigore dal 25 ott 2024
Proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche 1.   Per l'esercizio di riferimento 2025 le esenzioni dalla trasmissione dei dati in relazione a variabili specifiche di cui all'allegato VIII del presente regolamento, concesse a taluni Stati membri come prescritto dall', paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabilite nell'allegato IX del presente regolamento. 2.   Per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027 la Commissione può prorogare il termine per la trasmissione dei dati concernenti variabili specifiche di cui all', paragrafo 4, primo comma, se lo Stato membro presenta una richiesta motivata. Tale richiesta è inviata alla Commissione dallo Stato membro interessato entro il 31 maggio dell'anno che precede l'esercizio di riferimento in questione. 3.   Per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027 la Commissione può esentare gli Stati membri dalla trasmissione di dati relativi a variabili specifiche di cui all'allegato VIII per un determinato esercizio di riferimento se lo Stato membro presenta una richiesta motivata. Tale richiesta è inviata alla Commissione dallo Stato membro interessato entro il 31 maggio dell'anno che precede l'esercizio di riferimento.
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