Art. 6
Scambio di informazioni su questioni scientifiche e tecniche orizzontali relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta
In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di informazioni su questioni scientifiche e tecniche orizzontali relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta
1. Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali su questioni orizzontali di natura scientifica o tecnica relative alla valutazione clinica congiunta e alla consultazione scientifica congiunta. Tali scambi avvengono tramite il segretariato HTA e non riguardano la valutazione delle singole tecnologie sanitarie.
2. Il gruppo di coordinamento può coinvolgere la rete di portatori di interessi istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282 («rete di portatori di interessi HTA») nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2699:oj#art-6