Art. 4

Scambio di informazioni con il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi EHT e JCA

In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di informazioni con il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi EHT e JCA 1.   Una volta ricevute le informazioni dall’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione, se del caso, del sottogruppo EHT o del gruppo di coordinamento, o di entrambi, ai fini di un’ulteriore analisi nella preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282, come pure dell’elaborazione e della modifica del programma di lavoro annuale del gruppo di coordinamento. Il sottogruppo EHT può, tramite il segretariato HTA, consultare l’Agenzia europea per i medicinali nel contesto della preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282. 2.   Una volta ricevute le informazioni dall’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’, ai fini di un’ulteriore analisi nell’elaborazione della raccomandazione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione: (a) del gruppo di coordinamento; (b) del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento; oppure (c) del gruppo di coordinamento e del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento.
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