Art. 4
Scambio di informazioni con il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi EHT e JCA
In vigore dal 18 ott 2024
Scambio di informazioni con il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi EHT e JCA
1. Una volta ricevute le informazioni dall’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione, se del caso, del sottogruppo EHT o del gruppo di coordinamento, o di entrambi, ai fini di un’ulteriore analisi nella preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282, come pure dell’elaborazione e della modifica del programma di lavoro annuale del gruppo di coordinamento.
Il sottogruppo EHT può, tramite il segretariato HTA, consultare l’Agenzia europea per i medicinali nel contesto della preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2282.
2. Una volta ricevute le informazioni dall’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’, ai fini di un’ulteriore analisi nell’elaborazione della raccomandazione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282, il segretariato HTA mette tali informazioni a disposizione:
(a)
del gruppo di coordinamento;
(b)
del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento; oppure
(c)
del gruppo di coordinamento e del sottogruppo EHT o del sottogruppo JCA, sulla base della decisione del gruppo di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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