Art. 1
Informazioni da scambiare in relazione alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti in relazione a una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica:
a)
informazioni di carattere generale e documenti ricevuti nel contesto della notifica di una prevista offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione e, se del caso, successivamente integrati nel quadro della vigilanza, comprendenti:
i)
nome, identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile e comunicato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione (5), sede legale e, se differente, sede centrale, recapiti, estratti pertinenti dei registri nazionali e, se del caso, statuto e altri atti costitutivi delle persone seguenti, a seconda dei casi:
1)
l’emittente delle attività;
2)
l’offerente delle attività;
3)
la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione delle attività;
4)
il gestore della piattaforma di negoziazione;
5)
qualsiasi altra persona che abbia o avrebbe dovuto redigere il White Paper sulle cripto-attività di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1114;
ii)
tutte le versioni del White Paper sulle cripto-attività redatto a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e le informazioni relative agli eventuali aggiornamenti ad esso apportati a norma dell’articolo 12 di tale regolamento;
iii)
tutte le versioni delle comunicazioni di marketing di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e le informazioni relative agli eventuali aggiornamenti ad esse apportati a norma dell’articolo 12 di tale regolamento;
iv)
tutte le informazioni sull’offerta al pubblico e sull’ammissione alla negoziazione ricevute a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
v)
la presentazione, di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, dei motivi per cui la cripto-attività descritta nel White Paper sulle cripto-attività non dovrebbe essere considerata una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all’, paragrafo 4, del medesimo regolamento, un token di moneta elettronica o un token collegato ad attività;
vi)
la descrizione dell’offerta al pubblico di una cripto-attività e qualsiasi informazione utilizzata per valutare le condizioni per le esenzioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
informazioni su qualsiasi sanzione, comprese sanzioni penali, misure amministrative o azioni di contrasto delle violazioni, in relazione alle persone di cui alla lettera a), punto i);
c)
ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione tra autorità competenti nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
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