Art. 5

Informazioni da scambiare in relazione alla prevenzione e al divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività

In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione alla prevenzione e al divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano informazioni sui sospetti di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di divulgazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 90 del regolamento (UE) 2023/1114 o di manipolazione del mercato di cui all’articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114, comprendenti: a) le registrazioni dei servizi per le cripto-attività, dell’attività, degli ordini e delle operazioni effettuati dai prestatori di servizi per le cripto-attività, conservate a norma dell’articolo 68, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114; b) i dati relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i sistemi del prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione e conservati a norma dell’articolo 76, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2023/1114; c) le comunicazioni di ordini o operazioni sospetti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114; d) eventuali indicazioni o prove pertinenti a sostegno di tali sospetti; e) ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni in relazione al titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:300:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo