Art. 5
Informazioni da scambiare in relazione alla prevenzione e al divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione alla prevenzione e al divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano informazioni sui sospetti di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di divulgazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 90 del regolamento (UE) 2023/1114 o di manipolazione del mercato di cui all’articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114, comprendenti:
a)
le registrazioni dei servizi per le cripto-attività, dell’attività, degli ordini e delle operazioni effettuati dai prestatori di servizi per le cripto-attività, conservate a norma dell’articolo 68, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
i dati relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i sistemi del prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione e conservati a norma dell’articolo 76, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2023/1114;
c)
le comunicazioni di ordini o operazioni sospetti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
d)
eventuali indicazioni o prove pertinenti a sostegno di tali sospetti;
e)
ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni in relazione al titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
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