Art. 3

Informazioni da scambiare in relazione ai token di moneta elettronica

In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione ai token di moneta elettronica Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti in relazione ai token di moneta elettronica: a) informazioni e documenti ricevuti nel contesto della notifica da parte di un emittente di token di moneta elettronica a norma dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2023/1114 e, se del caso, successivamente integrati nel quadro della vigilanza, comprendenti: i) il nome dell’emittente, l’identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile e comunicato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984, la sua sede legale e, se differente, la sua sede centrale e i suoi recapiti di cui all’allegato III, parte A, punti 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114; ii) tutte le versioni del White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2023/1114; iii) tutte le versioni delle comunicazioni di marketing di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2023/1114; iv) informazioni sulla struttura organizzativa, sugli aspetti operativi e sulla conformità dell’emittente del token di moneta elettronica ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114, nonché informazioni fornite nell’ambito della procedura di autorizzazione come ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o come istituto di moneta elettronica a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e aggiornate nel quadro della vigilanza, comprendenti: 1) la sua conformità ai requisiti in materia di investimento di fondi di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2023/1114; 2) i piani di risanamento e di rimborso prodotti a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2023/1114 e le informazioni relative a qualsiasi aggiornamento ad essi apportato, nonché a eventuali dispositivi o misure del piano di risanamento effettivamente attuati a norma di tale articolo; 3) informazioni sulla conformità ai requisiti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, qualora un’autorità competente abbia imposto a un istituto di moneta elettronica che emette token di moneta elettronica non significativi di conformarsi a tali requisiti conformemente all’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento; b) informazioni su eventuali sospensioni temporanee, da parte di un’autorità competente, del rimborso di token di moneta elettronica e l’individuazione delle circostanze che potrebbero incidere sugli interessi dei possessori di token di moneta elettronica e sulla stabilità finanziaria a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2023/1114; c) informazioni su eventuali sanzioni irrogate a norma del regolamento (UE) 2023/1114, comprese sanzioni penali, misure amministrative o azioni di contrasto delle violazioni, in relazione a un emittente di moneta elettronica; d) ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione tra autorità competenti nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
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Informazioni da scambiare in relazione ai token di moneta elettronica (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/300) — Testo vigente | Portale Normativo