Art. 6
Informazioni da scambiare in relazione ai provvedimenti cautelari
In vigore dal 10 ott 2024
Informazioni da scambiare in relazione ai provvedimenti cautelari
Ove necessario ai fini delle indagini, della vigilanza e del contrasto delle violazioni, le autorità competenti si scambiano informazioni in relazione ai provvedimenti cautelari di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114, comprendenti:
a)
informazioni su eventuali sospetti di irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica o di un prestatore di servizi per le cripto-attività;
b)
informazioni sui provvedimenti cautelari previsti o adottati a norma dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114;
c)
qualsiasi altra informazione necessaria per cooperare all’adozione di provvedimenti cautelari.
Storico versioni
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