Art. 4
Lingue
In vigore dal 30 set 2024
Lingue
Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi:
a)
pubblicano la descrizione della procedura di trattamento dei reclami e il modello di cui all’allegato nelle lingue che utilizzano per commercializzare i propri servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con il possessore di token collegati ad attività;
b)
garantiscono che gli autori dei reclami siano in grado di presentare reclami:
i)
nelle lingue che tali emittenti e soggetti terzi utilizzano per commercializzare i loro servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con il possessore di token collegati ad attività;
ii)
nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che sono anche lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:293:oj#art-4