Art. 4 · Lingue

Art. 4

Lingue

In vigore dal 30 set 2024
Lingue Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi: a) pubblicano la descrizione della procedura di trattamento dei reclami e il modello di cui all’allegato nelle lingue che utilizzano per commercializzare i propri servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con il possessore di token collegati ad attività; b) garantiscono che gli autori dei reclami siano in grado di presentare reclami: i) nelle lingue che tali emittenti e soggetti terzi utilizzano per commercializzare i loro servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con il possessore di token collegati ad attività; ii) nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che sono anche lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:293:oj#art-4