Art. 2

Fornitura di informazioni al possessore di token collegati ad attività e ad altre parti interessate

In vigore dal 30 set 2024
Fornitura di informazioni al possessore di token collegati ad attività e ad altre parti interessate 1.   Gli emittenti di token collegati ad attività forniscono per iscritto all’autore del reclamo, su richiesta o alla conferma del ricevimento del reclamo, informazioni chiare, precise e aggiornate sulla procedura di trattamento dei reclami. Le informazioni fornite dall’emittente comprendono gli elementi seguenti: a) le condizioni di ricevibilità dei reclami di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) informazioni dettagliate sulla procedura di presentazione dei reclami, compresi il tipo di informazioni che l’autore del reclamo deve fornire e l’identità e i recapiti della persona o del servizio cui è rivolto il reclamo; c) la procedura da seguire per il trattamento di un reclamo, compresa la conferma del ricevimento del reclamo, la tempistica indicativa del trattamento e la disponibilità di un’autorità competente, di un difensore civico o di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; d) l’indicazione che i reclami sono presentati agli emittenti o, se del caso, ai soggetti terzi e da questi trattati gratuitamente; e) un riferimento all’obbligo dell’emittente di tenere informato l’autore del reclamo sulle fasi successive della procedura di trattamento. 2.   Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano una descrizione aggiornata della procedura di trattamento dei reclami e il modello per la presentazione dei reclami di cui all’allegato, in modo che siano facilmente accessibili, anche mediante brochure, opuscoli, documenti contrattuali o attraverso il loro sito web.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:293:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo