Art. 1
Trattamento dei reclami e politica e funzione di trattamento dei reclami
In vigore dal 30 set 2024
Trattamento dei reclami e politica e funzione di trattamento dei reclami
1. Gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi istituiscono e mantengono procedure per il trattamento dei reclami, dove il reclamo è:
a)
una dichiarazione di insoddisfazione rivolta loro da una persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra parte interessata, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di token collegati ad attività, in relazione all’emissione, all’offerta o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività a norma del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
presentato dall’«autore del reclamo», ovverosia una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra parte interessata, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori di token collegati ad attività, e dove tale persona, o qualsiasi altra parte interessata, si dichiara idonea a presentare reclami a un emittente di token collegati ad attività o a un soggetto terzo che abbia distribuito, in tutto o in parte, token collegati ad attività.
2. Gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono e mantengono procedure di trattamento dei reclami che comprendono tutti gli elementi seguenti:
a)
una «politica di trattamento dei reclami», che:
i)
è definita e approvata dall’alta dirigenza dell’emittente di token collegati ad attività, che è altresì responsabile dell’attuazione di tale politica e del monitoraggio della sua osservanza;
ii)
figura in un documento scritto disponibile in formato elettronico o cartaceo;
iii)
è messa a disposizione di tutto il personale interessato dell’emittente di token collegati ad attività attraverso un adeguato canale interno;
b)
una «funzione di trattamento dei reclami», che:
i)
consente che i reclami siano esaminati in modo equo;
ii)
individua e attenua eventuali conflitti di interesse.
Storico versioni
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