Art. 9

Procedura per le richieste riguardanti un’indagine o un’ispezione in loco

In vigore dal 24 set 2024
Procedura per le richieste riguardanti un’indagine o un’ispezione in loco 1.   Quando la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta, tenendo conto dell’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco. 2.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei progressi dell’indagine o dell’ispezione in loco e le trasmette prontamente le sue risultanze. 3.   Per decidere se condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi: a) il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall’autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco; b) se le autorità competenti stanno conducendo separatamente un’inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente; c) il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, i potenziali vincoli e limitazioni giuridiche che si applicano all’esecuzione di un’indagine congiunta o di un’ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem; d) la gestione e la direzione necessarie per l’indagine o l’ispezione in loco; e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco; f) la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e un calendario dei lavori di ciascuna autorità competente; g) la determinazione delle azioni che ciascuna autorità competente deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente; h) la condivisione reciproca delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese; i) altre questioni specifiche del caso. 4.   Se decidono di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata: a) concordano le procedure di conduzione e di conclusione; b) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti; c) lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell’indagine o dell’ispezione in loco; d) si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione, di natura amministrativa, civile o penale, relative all’esito dall’indagine congiunta o dall’ispezione in loco congiunta o, se del caso, alle prospettive di transazione; e) individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l’oggetto dell’indagine congiunta o dell’ispezione in loco congiunta.
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