Art. 8
Procedura per le richieste riguardanti l’acquisizione di dichiarazioni di persone
In vigore dal 24 set 2024
Procedura per le richieste riguardanti l’acquisizione di dichiarazioni di persone
1. Se l’autorità richiedente include nella richiesta l’acquisizione di dichiarazioni di persone, l’autorità interpellata e l’autorità richiedente, fatte salve le limitazioni giuridiche o i vincoli esistenti e le eventuali differenze negli obblighi procedurali, valutano e prendono in considerazione quanto segue:
a)
i diritti della persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione, compreso, se del caso, il diritto di non autoincriminarsi;
b)
il ruolo del personale dell’autorità interpellata e dell’autorità richiedente e la natura della partecipazione dello stesso all’acquisizione della dichiarazione, in particolare se la partecipazione è attiva o passiva;
c)
se la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione ha diritto a essere assistita da un rappresentante legale e, in caso affermativo, la portata dell’assistenza di quest’ultimo durante l’acquisizione della dichiarazione, in particolare in relazione a registrazioni o comunicazioni relative alla dichiarazione;
d)
se la dichiarazione deve essere acquisita su base volontaria od obbligatoria, dove questa distinzione esiste;
e)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato, dove questa distinzione esiste;
f)
se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento penale;
g)
l’ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorità richiedente;
h)
la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se verrà redatto un verbale in extenso o in forma riassuntiva o se verrà effettuata una registrazione sonora o audiovisiva;
i)
le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se la certificazione o la conferma avviene dopo l’acquisizione della dichiarazione; e
j)
la procedura per la trasmissione della dichiarazione all’autorità richiedente, compresi il formato e le tempistiche per la trasmissione.
2. L’autorità interpellata e l’autorità richiedente provvedono affinché siano predisposte disposizioni che consentano al loro personale di procedere in modo efficiente e di concordare quanto segue:
a)
la pianificazione delle date;
b)
l’elenco delle domande da porre alla persona che deve rendere la dichiarazione;
c)
le modalità di viaggio, in particolare per assicurare che l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possano riunirsi per discutere della questione prima dell’acquisizione della dichiarazione;
d)
il regime linguistico;
e)
qualsiasi altra questione pratica che possa sorgere in relazione all’acquisizione della dichiarazione.
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