Art. 10
Trasmissione spontanea di informazioni
In vigore dal 24 set 2024
Trasmissione spontanea di informazioni
Qualora un’autorità competente disponga di informazioni che ritiene possano assistere un’altra autorità competente ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2023/1114, essa trasmette tali informazioni per iscritto all’altra autorità competente, tramite posta o mezzo elettronico, senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all’allegato IV, e specifica la base giuridica per la comunicazione delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2545:oj#art-10