Art. 11
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni
In vigore dal 24 set 2024
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni
1. L’autorità richiedente e l’autorità interpellata includono un’adeguata dichiarazione sulla riservatezza nella richiesta di assistenza, nella risposta alla richiesta di assistenza o nella trasmissione spontanea di informazioni conformemente ai formulari di cui al pertinente allegato.
2. Se per dare esecuzione alla richiesta l’autorità interpellata deve divulgare l’informazione che l’autorità richiedente ha presentato una richiesta, l’autorità interpellata procede alla divulgazione dopo aver discusso la natura e la portata della divulgazione con l’autorità richiedente e dopo aver ottenuto l’assenso di quest’ultima. Se l’autorità richiedente non dà l’assenso alla divulgazione, l’autorità interpellata non dà seguito alla richiesta, e l’autorità richiedente può ritirare la richiesta o sospenderla fino a quando non sarà in grado di dare il suo assenso.
3. Le informazioni ricevute a norma dell’ sono utilizzate unicamente al fine di assicurare l’osservanza o il controllo dell’osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l’avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, civili, amministrativi o disciplinari risultanti da una violazione delle disposizioni dello stesso regolamento o per l’assistenza nei medesimi procedimenti.
Storico versioni
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