Art. 14
Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner
In vigore dal 31 lug 2024
Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner
1. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
a)
garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo del sistema EU CSW-CERTEX in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399;
b)
stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali;
c)
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d)
designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
e)
assistere le autorità doganali e le autorità competenti partner nel rispondere alle richieste degli interessati, ove necessario.
2. Le autorità doganali hanno le seguenti responsabilità:
a)
garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo dell'interconnessione tra il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX, in conformità dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399;
b)
stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
c)
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d)
cooperare con le autorità di controllo nazionali nello svolgimento dei loro compiti;
e)
designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
f)
rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità competenti partner e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell', paragrafo 5, del presente regolamento.
3. Ciascuna autorità competente partner ha le seguenti responsabilità:
a)
stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali);
b)
garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c)
designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati;
d)
rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità doganali e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell', paragrafo 5, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2145:oj#art-14