Art. 16

Responsabilità dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati

In vigore dal 31 lug 2024
Responsabilità dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati 1.   In conformità degli del regolamento (UE) 2016/679 e degli del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, le autorità competenti partner e le autorità doganali provvedono affinché gli interessati siano debitamente informati delle operazioni di trattamento effettuate nel quadro del presente regolamento e aggiornano di conseguenza la dichiarazione sulla protezione dei dati dei loro sistemi. 2.   Le autorità doganali e le autorità competenti partner provvedono affinché qualsiasi informazione e comunicazione agli interessati in merito ai loro diritti sia fornita in modo trasparente. La Commissione provvede affinché le autorità doganali e le autorità competenti partner dispongano delle informazioni richieste per fornire successivamente tali informazioni e comunicazioni agli interessati. 3.   La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner facilitano l'esercizio dei diritti degli interessati. 4.   La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner trattano le richieste degli interessati e cooperano senza indebito ritardo per trattarle e si prestano reciprocamente un'assistenza rapida ed efficiente. 5.   Se un contitolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell', trasmette tale richiesta al contitolare del trattamento responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. La Commissione presta assistenza per individuare il contitolare del trattamento responsabile. 6.   Se un interessato chiede l'accesso ai dati personali e i dati personali sono trattati dal sistema EU CSW-CERTEX, il contitolare del trattamento al quale è rivolta la richiesta consulta gli altri contitolari del trattamento prima di trattare la richiesta. 7.   Se un contitolare del trattamento decide di limitare i diritti degli interessati per attività di trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento e riguardano dati personali che possono essere scambiati a norma del presente regolamento, ne informa senza indebito ritardo gli altri contitolari del trattamento. 8.   In conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento responsabile di una violazione dei dati personali notifica agli interessati se la violazione dei dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento responsabile informa gli altri titolari in merito a tale notifica.
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