Art. 15
Sicurezza del trattamento
In vigore dal 31 lug 2024
Sicurezza del trattamento
1. La Commissione, previa consultazione delle autorità doganali e delle autorità competenti partner, attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti partner attuano misure organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento.
3. Le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono intese a:
a)
garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la disponibilità e la continuità dei dati personali trattati, in conformità della legislazione pertinente;
b)
proteggere i dati personali in loro possesso da trattamenti, perdite, usi, divulgazioni o accessi non autorizzati o illeciti;
c)
limitare la divulgazione dei dati personali o l'accesso agli stessi ai destinatari previsti in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale pertinente per le specifiche formalità non doganali dell'Unione.
4. I contitolari del trattamento si notificano reciprocamente e si prestano assistenza in caso di incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali. Tali notifiche hanno luogo entro 48 ore dal momento in cui uno dei contitolari del trattamento viene a conoscenza dell'incidente di sicurezza.
5. In caso di violazione dei dati personali la Commissione notifica il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725.
6. I contitolari del trattamento si notificano comunque reciprocamente:
a)
eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX;
b)
eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento.
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