Art. 14 · Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner

Art. 14

Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner

In vigore dal 31 lug 2024
Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner 1.   La Commissione ha le seguenti responsabilità: a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo del sistema EU CSW-CERTEX in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399; b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali; c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; e) assistere le autorità doganali e le autorità competenti partner nel rispondere alle richieste degli interessati, ove necessario. 2.   Le autorità doganali hanno le seguenti responsabilità: a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo dell'interconnessione tra il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX, in conformità dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399; b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali); c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) cooperare con le autorità di controllo nazionali nello svolgimento dei loro compiti; e) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; f) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità competenti partner e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell', paragrafo 5, del presente regolamento. 3.   Ciascuna autorità competente partner ha le seguenti responsabilità: a) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali); b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; d) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità doganali e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell', paragrafo 5, del presente regolamento.
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