Art. 4

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 23 lug 2024
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio un’area delimitata costituita da: a) una zona infestata, comprendente almeno l’area situata entro un raggio di 10 m intorno al luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo nocivo specificato o, nel caso in cui l’organismo nocivo specificato sia stato rilevato in un campo coltivato, l’intero campo, e b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m intorno alla zona infestata. 2.   La zona cuscinetto comprende solo i corsi d’acqua e le zone sature di acqua dolce. Se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua è incluso nella zona cuscinetto per una lunghezza di almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte dal luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo nocivo specificato. 3.   Nei casi in cui le zone cuscinetto di diverse aree delimitate si sovrappongano, è istituita una nuova area delimitata, comprendente l’area coperta dalle pertinenti zone infestate e zone cuscinetto, al fine di garantire una chiara delimitazione dell’area delimitata. 4.   Se viene rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato nella zona cuscinetto la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è modificata di conseguenza. 5.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
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