Art. 6
Misure di eradicazione
In vigore dal 23 lug 2024
Misure di eradicazione
Le misure di eradicazione comprendono i seguenti elementi:
a)
la rimozione e la distruzione dell’organismo nocivo specificato;
b)
il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato tramite ispezioni due volte l’anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto;
c)
un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l’organismo nocivo specificato ed essere in grado di diffonderlo;
d)
un protocollo d’igiene per tutte le attrezzature utilizzate nelle attività nautiche e nelle imbarcazioni, comprese le reti da pesca, che rimangono fisse nella zona delimitata;
e)
una combinazione di trattamenti contro l’organismo nocivo specificato e strategie di gestione delle acque, tra cui l’essiccazione di appezzamenti, laghi artificiali, stagni e canali di irrigazione, nelle zone in cui è applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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