Art. 6

Misure di eradicazione

In vigore dal 23 lug 2024
Misure di eradicazione Le misure di eradicazione comprendono i seguenti elementi: a) la rimozione e la distruzione dell’organismo nocivo specificato; b) il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo nocivo specificato tramite ispezioni due volte l’anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto; c) un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l’organismo nocivo specificato ed essere in grado di diffonderlo; d) un protocollo d’igiene per tutte le attrezzature utilizzate nelle attività nautiche e nelle imbarcazioni, comprese le reti da pesca, che rimangono fisse nella zona delimitata; e) una combinazione di trattamenti contro l’organismo nocivo specificato e strategie di gestione delle acque, tra cui l’essiccazione di appezzamenti, laghi artificiali, stagni e canali di irrigazione, nelle zone in cui è applicabile.
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