Art. 7

Indagini annuali nelle aree delimitate

In vigore dal 23 lug 2024
Indagini annuali nelle aree delimitate 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria. 2.   Tali indagini consistono in: a) esami visivi, effettuati nei periodi più opportuni per rilevare l’organismo nocivo specificato, sui campi delle piante specificate e sulle zone umide naturali o artificiali, quali fiumi, laghi, stagni e canali di irrigazione; e b) campionamenti e prove in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato.
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