Art. 3
Indagini sul territorio dell’Unione
In vigore dal 23 lug 2024
Indagini sul territorio dell’Unione
1. Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate di cui all’, nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. Le indagini consistono in esami visivi, effettuati nei periodi più opportuni per rilevare l’organismo nocivo specificato, sui campi delle piante specificate e sulle zone umide naturali o artificiali, quali fiumi, laghi, stagni e canali di irrigazione.
Storico versioni
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