Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «organismo nocivo specificato»: tutte le fasi del ciclo di vita del genere Pomacea (Perry); (2) «piante specificate»: piante da impianto, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce; (3) «scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per Pomacea spp. (6), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Storico versioni

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